L’assegnazione degli spezzoni inferiori a 6 ore può creare dubbi nelle scuole, soprattutto quando si tratta di stabilire da quale momento debba decorrere l’incarico. La normativa disciplina le modalità con cui le ore eccedenti possono essere attribuite ai docenti, ma resta spesso l’incertezza sulla data di inizio dell’assegnazione. Un lettore chiede quindi se il dirigente scolastico possa decidere autonomamente la decorrenza oppure se, per gli spezzoni già presenti nell’organico, l’incarico debba partire necessariamente dal 1° settembre. A chiarire questo aspetto è l’avvocato Gianfranco Nunziata, che distingue tra gli spezzoni presenti nell’organico iniziale e quelli che si rendono disponibili successivamente.
Spezzoni fino a 6 ore, la domanda sulla decorrenza
Un lettore chiede: “Ho un dubbio che sta riguardando la tempistica delle assegnazioni di spezzoni inferiori alle 6 ore. È chiaro e normato tutto l’iter di assegnazione, ma non c’è scritto da nessuna parte da quando questa assegnazione oraria deve avvenire. La mia segreteria sostiene che la data di inizio è a discrezione del preside, mentre leggo su diversi portali che l’assegnazione dovrebbe essere dal 01/09. Potreste per cortesia fare chiarezza su questo delicato passaggio?”
Spezzoni inferiori a 6 ore, cosa prevede la disciplina
Alla domanda risponde l’Avvocato Gianfranco Nunziata, che scrive: Relativamente alla decorrenza e alla durata dell’assegnazione degli spezzoni orari fino a 6 ore (ore eccedenti):
- Spezzoni presenti nell’organico iniziale: Qualora lo spezzone orario derivi dalla composizione dell’organico di fatto/diritto consolidato e restituito dall’Ambito Territoriale a fine agosto, la data di attribuzione e stipula non è rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.
- Decorrenza e scadenza obbligatorie: “La data di inizio: Le assegnazioni definitive e la formalizzazione dei decreti devono avvenire a partire dal 1° settembre… La durata del contratto: Il contratto per le ore eccedenti su spezzoni d’organico stabili decorre dal 1° settembre e scade tassativamente il 30 giugno.”.
- Eccezioni: L’avvio del contratto in data successiva al 1° settembre è legittimo unicamente nell’ipotesi in cui lo spezzone non fosse preesistente nell’organico iniziale, ma si sia generato in corso d’anno per eventi o necessità organizzative sopravvenute.