Le convocazioni per l’attribuzione delle supplenze dalle Graduatorie di Istituto inizieranno presto. Come abbiamo già fatto per le supplenze da GaE e GPS, vogliamo avere un quadro normativo chiaro su quanto è previsto in caso di accettazione, rinuncia o abbandono del servizio. La normativa principale di riferimento, come detto più volte, è l’ordinanza ministeriale 112/2022, articoli 13 e 14. Le supplenze brevi e temporanee saranno attribuite dalle scuole utilizzando le graduatorie d’istituto.

Convocazione e accettazione della supplenza da Graduatoria d’Istituto

Le scuole convocano i soli aspiranti che siano parzialmente occupati o inoccupati. La normativa di riferimento sono i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13 dell’OM 112/22. Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta va trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore e l’accettazione viene acquisita telematicamente. Il termine per la presa di servizio è di 24 ore, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze inferiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

Cosa contiene la proposta di assunzione

Come illustra l’OM 112/2022 art. 13 c. 4 e spiega anche la FLC CGIL, la proposta di assunzione deve contenere:

  1. i dati essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  2. il giorno e l’ ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
  3. le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve contenere:

  1. l’ ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
  2. la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Rinunce e sanzioni per supplenze conferite da GI

Quali sono le sanzioni in caso di rinuncia, mancata assunzione di servizio o abbandono? In base a quanto descritto dal comma 2 dell’art 14 dell’OM 112/2022 possiamo rissumere così:

  • Rinuncia a una proposta di contratto o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune: comporta solo per gli aspiranti che non hanno già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nel relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
  • Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno: comporta, solo per gli aspiranti specializzati che non hanno già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  • Mancata prese di servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta: sia la mancata presa di servizio nei termini previsti, che la mancata risposta ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, corrispondono alla rinuncia esplicita.
  • Abbandono del servizio: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GI per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

E’ bene sottolineare che in base al comma 3 dello stesso articolo, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Non è prevista alcuna sanzione per il personale che non esercita questa facoltà e mantiene l’incarico precedente.