Ogni anno si ripresenta lo stesso interrogativo tra gli aspiranti supplenti. Il quesito piรน ricorrente riguarda infatti la possibilitร di abbandonare una supplenza per una piรน conveniente (in termini di durata). Esistono delle regole da seguire in particolare in caso di supplenza acquisita tramite interpello? Facciamo chiarezza su questo punto.
Interpello: le regole per non incorrere in sanzioni
Solitamente si tende a porre l’attenzione sulle sanzioni che conseguono in caso di abbandono di servizio da Gps e da graduatorie d’istituto, con l’inasprimento delle sanzioni, da quest’anno, nel caso di rinuncia e mancata presa di servizio, equiparate all’abbandono di servizio. In questi casi infatti la diretta conseguenza รจ l’impossibilitร di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno per tutta la durata di validitร delle graduatorie (quindi per l’intero biennio).
Determinate regole vanno rispettate anche per quanto riguarda l’interpello. Un incarico al 30 giugno ottenuto tramite interpello non puรฒ essere abbandonato per una nuova supplenza. Il fatto che il primo incarico sia stato ottenuto tramite interpello non rende il contratto liberamente abbandonabile. Questo significa che una volta accettata la supplenza al 30 giugno, valgono le regole previste per questa tipologia di rapporto. A indicarlo รจ lโOM n. 27 del 16 febbraio 2026, la quale allโart. 14 comma 22 afferma quanto segue: โGli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui allโarticolo 15โ.
Lโunico caso in cui si puรฒ lasciare la supplenza senza incorrere nella sanzione รจ quando si รจ in servizio su supplenza temporanea.