L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha aggiornato le sanzioni per chi rinuncia, non prende servizio o abbandona una supplenza. La FLC CGIL ha diffuso un approfondimento che riepiloga i casi concreti: le conseguenze cambiano molto a seconda del tipo di graduatoria coinvolta e del momento in cui arriva il rifiuto, con un salto netto di gravità quando si parla di abbandono del servizio.

Supplenze docenti: rinuncia su posto comune da graduatoria d’istituto

Se un docente riceve una proposta, una proroga o una conferma su posto comune e non accetta, senza aver già preso un’altra supplenza, perde per l’anno scolastico in corso la possibilità di ottenere incarichi dalla stessa graduatoria d’istituto: sia per lo stesso insegnamento, sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado. La mancata presa di servizio dopo l’accettazione, o la mancata risposta nei termini a una proposta ricevuta con modalità tracciabile, vale come rinuncia esplicita e produce lo stesso effetto.

Le regole specifiche per il sostegno

Sul posto di sostegno la sanzione si allarga. Il docente specializzato che rifiuta una proposta, proroga o conferma su sostegno, senza aver già accettato un’altra supplenza, perde per l’anno la possibilità di ottenere incarichi dalla stessa graduatoria d’istituto non solo sul sostegno, ma anche su tutte le altre tipologie di posto e classi di concorso dello stesso grado.

Tipo di rifiutoAmbito colpitoDurata sanzione
Rinuncia su posto comune (GI)Stesso insegnamento + sostegno stesso gradoAnno scolastico in corso
Rinuncia su sostegno (GI)Sostegno + tutte le classi di concorso stesso gradoAnno scolastico in corso
Abbandono del servizioGAE, GPS e Graduatorie d’Istituto, tutti i gradiIntero biennio delle graduatorie

Cambiare supplenza senza sanzioni: quando è possibile

Chi sta già svolgendo una supplenza temporanea da graduatoria d’istituto può lasciarla per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto, senza incorrere in sanzioni. Non vale però il percorso inverso: non è consentito lasciare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, anche relativa a uno spezzone, per accettare un incarico ottenuto da un’altra procedura.

Abbandono del servizio: la sanzione più pesante

La conseguenza più severa riguarda chi abbandona il servizio dopo averlo già preso, senza giustificazione. In questo caso il docente perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza, annuale al 31 agosto, fino al 30 giugno, breve o saltuaria, da GAE, GPS e Graduatorie d’Istituto, per tutte le classi di concorso o i posti di ogni grado in cui è inserito, per l’intero periodo biennale di validità delle graduatorie.