Solitamente si parla delle sanzioni che possono conseguire in caso di rinuncia e abbandono di servizio a seguito di nomina da Gps. Ma cosa succede se si rifiuta una supplenza dalle graduatorie d’istituto dopo aver dato disponibilità a seguito di convocazione? Anche questa casistica non è priva di conseguenze. Facciamo quindi chiarezza su questo aspetto.

Graduatorie d’istituto: attenzione alle conseguenze in caso di rifiuto di supplenza

L’iter di conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto contempla precisi passaggi:

  • invio della convocazione di supplenza, da parte della scuola, agli aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto;
  • invio, da parte dell’aspirante, della disponibilità a voler accettare la supplenza proposta;
  • attribuzione della supplenza all’aspirante in graduatoria che ha dato disponibilità e che si colloca in posizione superiore rispetto agli altri aspiranti che hanno risposto alla convocazione.

Nel momento in cui si dà la disponibilità implicitamente si sta accettando l’eventuale supplenza che potrà essere attribuita. Un rifiuto successivo all’invio della disponibilità comporta quindi sanzioni, che comunque restano circoscritte alla specifica scuola e graduatoria per la quale è stata formulata la proposta. La scuola potrebbe infatti decidere di far slittare l’aspirante in fondo alla graduatoria oppure impedire la ricezione di future convocazioni da quella GI per tutto l’anno scolastico. Resta aperta la possibilità di continuare a ricevere proposte di supplenze dalle altre scuole di inserimento nelle GI e sulla base dell’effettiva posizione ricoperta.

In definitiva, manifestare disponibilità non significa aver già preso servizio, ma un eventuale rifiuto successivo, nel momento in cui si dovesse essere destinatari di quella supplenza, pur essendo possibile, può determinare le conseguenze previste per quella specifica convocazione.