Dal 1° gennaio 2027 il TFS e il TFR dei dipendenti pubblici arrivano prima in un caso preciso: chi lascia il servizio per pensione di vecchiaia, con requisiti maturati da quella data, attende nove mesi invece di dodici. Il sistema di rinvio e rateizzazione torna però davanti alla Corte costituzionale, con udienza fissata al 14 gennaio 2027, due settimane dopo l’entrata in vigore della novità. L’esito può incidere su regole che riguardano anche docenti e personale ATA.

TFR e TFS: il 14 gennaio 2027 la Consulta torna sul rinvio del pagamento

Il punto in discussione è il differimento della liquidazione: la buonuscita non arriva alla cessazione, ma dopo un’attesa che varia da uno a due anni e, oltre certe soglie, a rate. Nelle fonti consultate, la questione di legittimità davanti alla Corte riguarda il TFS, il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Le scadenze e le rate della circolare INPS valgono invece sia per il TFS sia per il TFR.

La Corte si è già espressa. Con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023 ha riconosciuto al lavoratore pubblico il diritto a una liquidazione tempestiva, in particolare per la pensione di vecchiaia, affidando al legislatore il compito di ridefinire i termini. Il primo intervento è arrivato con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 198): la riduzione da dodici a nove mesi, limitata a un solo caso.

A marzo 2026 la Corte ha rinviato la questione all’udienza del 14 gennaio 2027. Secondo Fanpage.it, se il governo non interviene prima, una bocciatura potrebbe obbligare lo Stato a sostenere in anticipo spese nell’ordine di miliardi di euro. Non ci sono anticipazioni sulla decisione: fino a una pronuncia diversa restano applicabili le regole della circolare INPS 30/2026.

Tempi e rate di TFS e TFR: le regole in vigore

La circolare INPS del 27 marzo 2026 riepiloga le scadenze in base al motivo della cessazione. Ai termini indicati si aggiungono tre mesi entro cui l’Istituto eroga la somma.

Motivo della cessazioneAttesaPagamento entro
Pensione di vecchiaia, requisiti maturati entro il 31 dicembre 202612 mesiulteriori 3 mesi
Limiti di età o di servizio, collocamento a riposo d’ufficio, requisiti maturati dal 1° gennaio 20279 mesiulteriori 3 mesi
Fine di un contratto a tempo determinato12 mesiulteriori 3 mesi
Dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione, pensione anticipata24 mesiulteriori 3 mesi
Decesso o inabilitànessuna105 giorni

La pensione anticipata resta esclusa dal termine ridotto e la decorrenza, in questi casi, può seguire regole specifiche. L’età per la vecchiaia nel 2027 è di 67 anni e un mese.

Il pagamento può inoltre essere rateizzato, in base all’importo complessivo.

Importo di TFS o TFRModalità di pagamento
Fino a 50.000 euroUnica soluzione
Oltre 50.000 e sotto i 100.000 euroDue rate: la prima da 50.000 euro, la seconda con il residuo
Da 100.000 euro in suTre rate: 50.000 euro, 50.000 euro e il residuo

Le rate successive alla prima arrivano a dodici mesi di distanza l’una dall’altra, indipendentemente dall’attesa iniziale. In caso di ritardo, spettano gli interessi legali per ogni giorno.

TFS e TFR nella scuola: chi rientra in quale regime

Nel comparto scuola i due trattamenti riguardano platee diverse. Il TFS spetta a chi è stato assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, mentre il TFR riguarda chi è entrato in ruolo dopo quella data e il personale con contratto a termine, come i supplenti. Per i contratti a tempo determinato la liquidazione avviene dopo dodici mesi dalla cessazione.

Per docenti e ATA che vanno in pensione valgono regole proprie, confermate dalla circolare. La cessazione ha effetto dal 31 agosto e l’accesso alla pensione avviene da un’unica finestra, il 1° settembre. Il termine di pagamento decorre da quella data anche quando il requisito pensionistico viene raggiunto entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Fanno eccezione Quota 100, Quota 102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, gravosi e usuranti, e chi ricorre al cumulo. In questi casi la decorrenza coincide con la data in cui si raggiunge davvero il diritto alla pensione, non con il 1° settembre.

In alternativa all’attesa, i dipendenti pubblici possono chiedere un anticipo bancario fino a 45.000 euro con garanzia dello Stato, tramite le banche aderenti all’Accordo Quadro. La domanda si presenta all’INPS online e l’Istituto rilascia la certificazione entro 90 giorni. Il prospetto di liquidazione si consulta nel Fascicolo previdenziale del cittadino, con SPID, CIE o CNS.