Chi possiede i 24 CFU, in che modo dovrà indicarli sul portale di reclutamento InPA? Un lettore ci scrive: “Sono un aspirante docente.
Scrivo in quanto ho un dubbio sulla tipologia di titolo nella quale rientrano i 24 CFU. Nella pagina “Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (Legge 4/2013)” presente all’interno del mio profilo personale del Portale di Reclutamento inPa, alla voce “Tipo di titolo”, che cosa devo indicare nel caso della certificazione summenzionata? Ringrazio in anticipo per qualunque risposta mi sarà data.” Risponde alla domanda il prof. Carlo Manna, della Gilda di Avezzano.

Reclutamento, i titoli su InPA

Gentile lettore – scrive il prof. Manna – una volta effettuato l’accesso su InPA – nella pagina “Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (Legge 4/2013)” – selezionando il pulsante “Aggiungi”, è possibile inserire le competenze acquisite e consolidate durante il percorso scolastico, universitario e/o accademico. Alla voce “Titolo di studio potrà inserire la certificazione del conseguimento dei 24 CFU, ma a una condizione.

Inserimento 24 CFU: quale possibilità?

Come ben saprà, i 24 CFU, potevano essere erogati sotto forma di master o tramite corsi specifici afferenti ai settori antropo-psico-pedagogici e delle metodologie didattiche. Purtroppo, la piattaforma InPA, così come è impostata, consente di inserire i “24CFU” solo sotto forma di master (I o II livello), in quanto, nell’elenco, non figura un’altra modalità di attestazione del titolo. Se si procede per esclusione si osserva che:

  1. la prima voce “abilitazione” non può essere presa in considerazione dal momento che i “24 cfu” rappresentavano un requisito di accesso per i concorsi ordinari nella scuola e l’iscrizione nelle graduatorie GPS, ma non costituivano un titolo abilitante.
  2. anche la seconda voce dell’elenco “attestazioni (Legge 4/2013, art. 4,7,8)va scartata, perché fa riferimento ad “attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” rilasciato soltanto ai membri di quelle associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). La Legge 4/2013 disciplina le Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi e promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni.
  3. non bisogna tener conto nemmeno della terza voce dell’elenco: “certificazioni norme UNI (Legge 4/2013 art.9)in quanto fa riferimento ad attestati rilasciate da un organismo di certificazione accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17024 per la certificazione delle persone presso l’ente di accreditamento (in Italia ACCREDIA). La ISO/IEC 17024 è una norma che stabilisce i requisiti per gli organismi che operano nella certificazione delle persone.

Per le ragioni di cui sopra, a mio modesto avviso, è possibile inserire la certificazione dei 24 CFU solo se presi attraverso un Master di I o II livello (1500 ore- 60 cfu), l’unica voce appropriata presente nell’elenco della piattaforma.

AGGIORNAMENTO: Il lettore ha posto un’ulteriore domanda: “Durante la mia carriera universitaria, ho svolto attività didattiche curriculari delle quali poi ho ottenuto il riconoscimento come esami validi ai fini del conseguimento della certificazione dei 24 CFU. Tale riconoscimento, poi, è avvenuto mentre portavo a termine il mio corso di laurea magistrale. Stando così le cose, mi è consentito selezionare come tipo di titolo di studio il Master di II livello o commetto un errore nel farlo?”

Il prof Manna risponde: “Non può dichiarare di aver preso i CFU con un Master di II livello in quanto quest’ultimo presuppone di aver frequentato un percorso formativo di 1500 ore – 60 CFU, mentre lei dice di averli conseguiti durante il percorso di laurea.”