Una docente idonea del concorso ordinario 2020 (DD 499/2020) per la classe ADSS – sostegno scuola secondaria di secondo grado, regolarmente inserita nella Graduatoria di Merito regionale Campania, evidenziando il modo in cui è stata penalizzata chiede se ci sono riferimenti normativi per contestare i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico.
Graduatorie idonei 2020 e concorsi PNRR: il quesito
“Sono una docente risultata idonea nel concorso ordinario 2020 (DD 499/2020) per la classe di sostegno ADSS nella scuola secondaria di secondo grado, attualmente inserita nella Graduatoria di Merito regionale della Campania. In seguito alla pubblicazione dell’Allegato A relativo alle istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato 2025/2026, ho riscontrato un’ulteriore penalizzazione della mia posizione. L’USR Campania ha infatti già provveduto alla convocazione completa dei candidati presenti nella GM 2018, dei vincitori del concorso PNRR 1 e dei rispettivi idonei, escludendo completamente noi docenti presenti nella graduatoria GM 2020.
Nonostante la proroga della validità della graduatoria disposta dal DL 75/2023, che ha sancito la sua permanenza “fino ad esaurimento”, continuiamo a essere sistematicamente superati da candidati provenienti da procedure concorsuali successive. Vorrei sapere se esistono i fondamenti giuridici per contestare l’Allegato A e i relativi provvedimenti dell’USR Campania. Inoltre, quali sono le strategie legali più efficaci per tutelare i nostri diritti? È possibile avviare un’azione giudiziaria collettiva con altri colleghi nella stessa condizione?”
Il parere legale degli Avv. Esposito e Santonicola
“Il caso che ci sottopone tocca un nodo particolarmente delicato dell’attuale sistema di reclutamento nella scuola pubblica. La Sua aspettativa legittima, maturata a seguito del superamento di un concorso pubblico e del riconoscimento della natura ad esaurimento della GM 2020, si scontra oggi con una nuova impostazione normativa ispirata alle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
L’Allegato A alle istruzioni operative per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico, da Lei contestato, rappresenta l’atto esecutivo di una precisa gerarchia tra graduatorie disposta dalla legge. I riferimenti normativi sono il DL 75/2023 e il successivo DL 45/2025, che assegnano una corsia preferenziale alle assunzioni da concorsi PNRR, retrocedendo di fatto la posizione delle GM 2020.
Questa impostazione si pone in potenziale contrasto con il principio giuridico consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui lo scorrimento delle graduatorie vigenti deve essere la regola generale, mentre l’indizione di nuovi concorsi è da considerarsi un’eccezione, giustificabile solo con motivi di pubblico interesse prevalente.
Sebbene lo Stato possa ritenere che gli obiettivi del PNRR costituiscano tale interesse superiore, l’imposizione di una gerarchia legale tra graduatorie solleva fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Poiché la norma su cui si basa l’Allegato A ha natura primaria, un ricorso amministrativo ordinario che ne contesti vizi formali come l’eccesso di potere o la violazione di legge, avrebbe scarse possibilità di successo. L’Amministrazione, infatti, potrebbe agevolmente difendersi affermando di aver agito nel rispetto della normativa vigente. La vera questione giuridica va dunque spostata sul piano della costituzionalità della legge stessa.
Profili di illegittimità costituzionale
Le norme alla base della subordinazione delle GM 2020 appaiono incompatibili con principi fondamentali della Costituzione italiana:
- Articolo 3 (principio di uguaglianza): la scelta del legislatore risulta irragionevole e discriminatoria. Dopo aver attribuito alla GM 2020 il valore di graduatoria ad esaurimento, viene introdotta una normativa che svuota di fatto tale garanzia, anteponendo candidati di concorsi più recenti.
- Articolo 97 (buon andamento della pubblica amministrazione): ignorare graduatorie già formate comporta un uso inefficiente delle risorse, alimentando il ricorso a supplenze e determinando instabilità nella continuità didattica, pur in presenza di personale già selezionato e immediatamente disponibile.
Strategie di tutela e possibilità di ricorso
La linea difensiva più solida prevede l’impugnazione dell’Allegato A e degli atti attuativi regionali presso il TAR competente (Lazio o Campania), con l’inserimento di una istanza cautelare per l’accantonamento dei posti. Senza tale misura, un’eventuale sentenza favorevole nel merito arriverebbe troppo tardi per produrre effetti concreti.
È essenziale evidenziare che il Tribunale Amministrativo non ha il potere di annullare una legge dello Stato. Tuttavia, può sollevare una questione di legittimità costituzionale, qualora la ritenga non manifestamente infondata, sospendendo il procedimento e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale. Questo consentirebbe di portare il tema davanti alla sede più alta di giustizia, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della norma incostituzionale.
In questa ottica, l’azione collettiva per posizioni omogenee rappresenta la soluzione più efficace. Una mobilitazione condivisa da più candidati nella stessa condizione aumenterebbe il peso giuridico dell’iniziativa.
A supporto di questa strategia, possiamo richiamare il precedente favorevole del TAR Campania (sentenza n. 3761/2020), che ha riconosciuto la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie. Sebbene non possa superare l’attuale quadro normativo, costituisce un riferimento giurisprudenziale importante per rafforzare le vostre legittime rivendicazioni.