La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 70/2025 depositata il 21 luglio, ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato contro una collaboratrice scolastica di un istituto superiore in provincia di Arezzo. La decisione conferma l’annullamento del rimprovero scritto inflitto dal dirigente scolastico, giĂ disposto dal Tribunale di Arezzo in primo grado. Gli addebiti disciplinari riguardavano l’allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione e i rapporti inadeguati con i colleghi. Secondo la ricostruzione, il 14 febbraio 2023 la collaboratrice si era recata al centralino dell’istituto per partecipare a una raccolta fondi organizzata dai colleghi. Alcune testimonianze avevano segnalato frasi offensive e toni accesi, ma la difesa ha sostenuto sin dall’inizio la genericitĂ delle contestazioni.
Rimprovero illegittimo a scuola: contestazioni generiche e mancanza di prove
La contestazione disciplinare indicava unicamente la data dell’episodio, senza fornire orari, luoghi esatti o circostanze precise. Questo ha reso impossibile per la lavoratrice dimostrare se lo spostamento fosse legato a ragioni di servizio o a una pausa lavorativa. La difesa ha inoltre sottolineato:
- la partecipazione alla raccolta fondi era un’attività tollerata dalla direzione scolastica;
- i collaboratori scolastici si spostano frequentemente tra plessi vicini per esigenze operative;
- l’episodio non aveva comportato disservizi o assenze prolungate.
La Corte ha ribadito che, in materia di sanzioni disciplinari, è il datore di lavoro a dover dimostrare i fatti contestati. Nel caso specifico, l’amministrazione scolastica non ha fornito elementi concreti.
Decisione finale e conseguenze
Le dichiarazioni scritte delle colleghe non sono state confermate in sede testimoniale, in linea con quanto stabilito dalla Cassazione (Sez. II, ordinanza n. 24976/2017): “Non hanno valore probatorio le dichiarazioni di terzi non confermate attraverso l’esame testimoniale.” Il mancato esame delle testimoni e l’assenza di ulteriori prove hanno portato a confermare la decisione di primo grado.
La Corte d’Appello ha stabilito che lo spostamento del 14 febbraio 2023 non costituiva un allontanamento ingiustificato, trattandosi di pochi metri percorsi per un’iniziativa autorizzata dalla scuola stessa. L’Avvocatura dello Stato è stata condannata al pagamento delle spese processuali pari a 321 euro.
