Si apre un nuovo fronte nelle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025, dopo le modifiche apportate dall’Ufficio scolastico Regionale del Piemonte alla valutazione dei titoli in alcune procedure concorsuali. Al centro della questione vi è il punteggio previsto dal punto B.4.1 della tabella B allegata al DM n. 205 del 26 ottobre 2023, voce che attribuisce ben 12,5 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario. La problematica riguarda, in particolare, le classi di concorso accorpate a seguito della riforma introdotta dal DM n. 255/2023 e sta già generando segnalazioni, reclami e contenziosi in diverse regioni.
Graduatorie PNRR3 e punto B.4.1: quale concorso dĂ diritto ai 12,5 punti?
La disposizione contestata riguarda il punto B.4.1 della tabella di valutazione allegata al DM n. 205/2023:
“Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto”.
Si tratta di un punteggio particolarmente rilevante, perché i 12,5 punti possono incidere in maniera determinante sulla posizione finale in graduatoria e, di conseguenza, sulle possibilità di assunzione. Il dubbio interpretativo nasce dopo l’accorpamento di diverse classi di concorso disposto dal DM n. 255/2023. In molti casi i candidati hanno chiesto che il beneficio fosse riconosciuto anche quando il concorso precedente era stato superato in una classe oggi confluita nella medesima area disciplinare, pur appartenendo a un diverso grado di istruzione.
La nota dell’Ufficio scolastico del Piemonte e la revisione dei punteggi
La questione è emersa in modo particolare per la classe di concorso AS12 – Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado. Come comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte attraverso l’Ufficio IX – Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola, la commissione esaminatrice ha proceduto alla revisione dei punteggi attribuiti ai candidati dopo le segnalazioni e i reclami ricevuti. Nella nota pubblicata dall’USR Piemonte, viene precisato che è valutabile esclusivamente il superamento di un precedente concorso ordinario riferito:
- alla specifica classe di concorso;
- al medesimo grado di istruzione;
- allo stesso posto per cui si partecipa alla procedura concorsuale.
La commissione ha quindi modificato le precedenti valutazioni, intervenendo in autotutela sulle graduatorie giĂ pubblicate.
Il riferimento al concetto di “specifico posto”
L’interpretazione adottata in Piemonte si concentra proprio sull’espressione “specifico posto” contenuta nella tabella ministeriale. Secondo questa lettura, l’accorpamento delle classi di concorso non comporta automaticamente il riconoscimento del punteggio per qualsiasi procedura precedente appartenente alla stessa area disciplinare. Occorre, invece, che il concorso giĂ superato sia riferibile alla medesima tipologia di insegnamento e allo stesso grado scolastico. Una posizione che trova riscontro anche in recenti pronunce della giustizia amministrativa. In particolare, la sentenza n. 459/2026 del TAR Calabria ha evidenziato come, nonostante l’accorpamento introdotto dal DM n. 255/2023, restino distinti i ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e continuino a essere formate graduatorie separate.
Rischio di valutazioni differenti nelle diverse regioni
La vicenda mette, però, in evidenza un altro elemento: l’assenza di un chiarimento ufficiale e uniforme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Proprio per questo motivo, le commissioni esaminatrici regionali potrebbero adottare criteri interpretativi differenti nella valutazione del punto B.4.1, con il rischio di graduatorie costruite secondo parametri non perfettamente omogenei sul territorio nazionale. La scelta dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte rappresenta certamente un’indicazione significativa, ma non può ancora essere considerata un orientamento definitivo valido per tutte le procedure concorsuali. In assenza di una nota ministeriale esplicativa, la valutazione resta, infatti, affidata alle singole commissioni esaminatrici.