Una nuova sentenza del TAR Lazio interessa il personale delle graduatorie ATA terza fascia 2024-2027. Il Tribunale ha accolto un ricorso collettivo di 110 persone, seguito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, riconoscendo che il servizio militare di leva e i servizi civili sostitutivi equiparati vanno valutati con lo stesso punteggio del servizio prestato in costanza di nomina, anche quando sono stati svolti prima dell’inserimento in graduatoria.

Cosa ha deciso il TAR Lazio sul punteggio del servizio militare

La sentenza, depositata nel giugno 2026 dalla Sezione Quinta del TAR Lazio, riguarda oltre cento ricorrenti delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia ATA. Al centro della vicenda c’è il decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, che aveva fissato una valutazione differenziata del servizio di leva: fino a 6 punti per anno scolastico se svolto durante un rapporto di lavoro con la scuola, contro un massimo di 0,60 punti complessivi se svolto prima di qualsiasi nomina.

Secondo il Collegio, questa distinzione non trova fondamento nel quadro normativo vigente. Di conseguenza, la tabella allegata al DM 89/2024 è stata annullata nella parte contestata, con effetti estesi a tutto il triennio 2024-2027 e agli aggiornamenti successivi delle graduatorie.

Le norme al centro della disputa: leva, Testo unico scuola e Costituzione

La questione ruota attorno all’articolo 2050 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 66/2010), che stabilisce la valutazione del servizio di leva nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio riservato al servizio civile. Il punto controverso riguarda l’interpretazione dei suoi due commi: per l’orientamento più restrittivo, il pieno riconoscimento spetterebbe solo a chi era già in servizio al momento della chiamata alle armi; per l’orientamento accolto dal TAR Lazio, invece, il secondo comma specifica il primo senza limitarlo.

A rafforzare questa lettura interviene l’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/1994, secondo cui il periodo di leva è valido “a tutti gli effetti”, oltre all’articolo 52 della Costituzione, che tutela la posizione lavorativa di chi adempie agli obblighi militari.

Il percorso giurisprudenziale: dagli orientamenti divisi alla linea attuale

La materia ha conosciuto pronunce non sempre uniformi. Un primo filone del Consiglio di Stato (Sezione Sesta, sentenza n. 2743/2020, ripresa dalla n. 11602/2022) limitava la piena valutazione al solo servizio prestato durante un rapporto di lavoro. La Sezione Settima del Consiglio di Stato ha invece seguito un’impostazione diversa con le decisioni n. 1720/2022, n. 3423/2022 e n. 7383/2022, sostenendo che chi deve ancora ottenere un impiego subisce comunque una rinuncia analoga durante il servizio militare. Questa linea ha trovato ulteriore riscontro nella sentenza n. 2854/2025 della stessa sezione, e ora anche nella nuova pronuncia della Sezione Quinta del TAR Lazio.

Le ricadute per il personale ATA in graduatoria

La differenza tra 0,60 punti complessivi e 6 punti per ogni anno scolastico di leva può incidere in modo diretto sulla posizione in graduatoria e sull’attribuzione delle supplenze. L’obbligo per l’amministrazione di adeguare i punteggi riguarda l’intero triennio 2024-2027.

Per chi non ha partecipato al ricorso restano le ordinarie vie di tutela, da valutare caso per caso in base alla documentazione personale e all’evoluzione degli orientamenti, che, come ricostruito sopra, non sono stati sempre uniformi nel tempo.