Il servizio militare può essere valutato integralmente nelle graduatorie ATA 24 mesi anche se non svolto durante una nomina scolastica. È questo il principio riaffermato in una recente vicenda giudiziaria culminata con la nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, a seguito della mancata esecuzione di un’ordinanza cautelare da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
ATA 24 mesi, servizio militare valido anche senza nomina
La decisione nasce dal ricorso promosso dallo Studio Legale Esposito-Santonicola in favore di un aspirante ATA escluso dall’inserimento nelle graduatorie permanenti “24 mesi” a causa di un blocco del sistema informatico ministeriale. Secondo il giudice, l’Amministrazione non solo avrebbe dovuto riconoscere il punteggio derivante dal servizio militare, ma anche consentire la presentazione della domanda tramite la piattaforma ministeriale.
La vicenda assume rilievo per migliaia di lavoratori del comparto scuola perché affronta due temi molto discussi: la piena validità del servizio di leva nelle graduatorie ATA e i limiti del cosiddetto “diniego digitale”, cioè l’impossibilità tecnica di esercitare un diritto riconosciuto da una sentenza.
Servizio militare nelle graduatorie ATA 24 mesi: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato
Alla base del contenzioso vi è una precedente sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al pieno computo del servizio militare svolto tra il 1997 e il 1998 nelle graduatorie ATA. Secondo i giudici amministrativi, il servizio di leva deve essere considerato valido “a tutti gli effetti”, indipendentemente dal fatto che sia stato prestato durante una nomina scolastica. Il principio si fonda su precise norme:
- l’articolo 52 della Costituzione, secondo cui il servizio militare non può arrecare pregiudizio alla posizione lavorativa del cittadino;
- l’articolo 569 del decreto legislativo 297/1994, che riconosce la validità del servizio militare e del servizio civile sostitutivo.
Nonostante il giudicato favorevole, il candidato non riusciva comunque a presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi per il triennio 2025/26, perché il sistema Polis Istanze OnLine impediva materialmente l’accesso alla procedura. Secondo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il blocco informatico integrava un vero e proprio “diniego digitale”, cioè una forma di rifiuto amministrativo realizzata attraverso il sistema telematico. Il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha accolto il ricorso ordinando:
- il ricalcolo del punteggio;
- il riconoscimento dei 12 mesi di servizio militare;
- l’attribuzione di 6 punti pieni;
- la rimozione del blocco informatico;
- la possibilità di presentare domanda per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.
Commissario ad acta contro il Ministero
Nonostante l’ordinanza cautelare favorevole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avrebbe dato esecuzione spontanea al provvedimento. Per questo motivo lo Studio legale ha presentato un’istanza ai sensi dell’articolo 669-duodecies del codice di procedura civile, chiedendo al giudice di individuare strumenti concreti per rendere effettiva la decisione già ottenuta.
Il Tribunale di Napoli ha quindi disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con possibilità di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà:
- ricalcolare il punteggio del ricorrente;
- eliminare il blocco informatico;
- consentire l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi;
- eseguire il provvedimento entro 30 giorni.
Nell’ordinanza il giudice sottolinea che, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, il Ministero agisce come un normale datore di lavoro e non può sottrarsi agli ordini dell’autorità giudiziaria richiamando prerogative amministrative.
Particolarmente rilevante il passaggio relativo all’effettività della tutela cautelare: secondo il Tribunale, nessun automatismo informatico può impedire l’attuazione di un diritto già riconosciuto dal giudice.