L’attribuzione del punteggio per il servizio militare nelle graduatorie del personale ATA è da anni oggetto di dibattito e numerosi ricorsi legali. Molti lavoratori della scuola si interrogano sulla possibilità di ottenere una valutazione piena (6 punti) anziché ridotta (0,60 punti) per il periodo di leva svolto prima dell’ingresso nel mondo della scuola. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione nel 2025 hanno finalmente chiarito il quadro normativo, definendo i criteri di legittimità per il riconoscimento retroattivo dei titoli. L’Avvocato Gianfranco Nunziata risponde alla domanda di un nostro lettore in proposito.
Punteggio servizio militare: quanto spetta?
Il lettore scrive: “Ho prestato il servizio militare prima di entrare in servizio come collaboratore scolastico. Per anni mi è stato riconosciuto solo 0,60 punti, mentre colleghi di ruolo ricevevano il punteggio pieno. Ho sentito che il Consiglio di Stato nel 2025 ha cambiato le regole. Dovrei ottenere il riconoscimento retroattivo? Quanti punti mi spettano? E come faccio a far valere questa sentenza?”
Valutazione servizio militare graduatorie nelle ATA
L’Avv. Nunziata dà il suo parere e risponde: Le ordinanze che disciplinano l’aggiornamento delle graduatorie, come l’Ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per il personale docente, recepiscono e dettagliano i criteri di valutazione. Per il personale docente, l’articolo 15, comma 6, di tale ordinanza prevede che il servizio militare e civile “sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina“.
Analoghe disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali per il personale ATA (es. D.M. n. 50/2021, richiamato in diverse sentenze), che tipicamente attribuiscono un punteggio ridotto (0,60 punti per anno) al servizio non in costanza di nomina, equiparandolo al “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Le sentenze della Cassazione
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 13705 del 22 maggio 2025 e n. 17861 del 2 luglio 2025 sono particolarmente dirimenti. Entrambe confermano che la normativa secondaria che prevede un punteggio differenziato (6 punti in costanza di nomina, 0,60 punti non in costanza di nomina) per il personale ATA non è in contrasto con la normativa primaria e non è irragionevole. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, è possibile fornire le seguenti risposte.
1. Punteggio spettante e riconoscimento retroattivo
Contrariamente a quanto da Lei percepito, le sentenze più recenti e di grado più elevato (Corte di Cassazione, anno 2025) non hanno “cambiato le regole” a favore di un riconoscimento pieno per tutti, ma hanno piuttosto consolidato la legittimità della differenziazione di punteggio per il personale ATA.
Secondo questo orientamento prevalente, il punteggio di 0,60 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina è corretto e legittimo, in quanto equiparato al servizio svolto presso altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell’art. 2050, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare. Il punteggio pieno (6 punti) è riservato unicamente a chi ha svolto il servizio militare interrompendo un rapporto di lavoro già in essere con l’amministrazione scolastica, come misura compensativa. Di conseguenza, sulla base delle fonti fornite, non emergerebbe un diritto al riconoscimento retroattivo del punteggio pieno.
2. Come far valere le sentenze
Le sentenze citate, in particolare quelle della Corte di Cassazione del 2025, non sostengono la Sua pretesa ma, al contrario, forniscono una base giuridica solida per la prassi amministrativa di attribuire 0,60 punti.
Nota bene: non tutti i pareri degli Avvocati su questa questione sono uguali.
