Una sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del lavoro, affronta un tema che riguarda molti aspiranti docenti con riserva legge 68/1999: il computo della quota di riserva nelle GPS quando il candidato è inserito negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. La pronuncia, ottenuta con il patrocinio dello Studio Legale Esposito-Santonicola, riconosce a una docente di sostegno il diritto a essere collocata tra i destinatari delle nomine in ruolo, perché la riserva si calcola sulla graduatoria unica, comprensiva degli elenchi aggiuntivi.

Riserva legge 68/1999 e GPS: la vicenda

La ricorrente, docente specializzata sul sostegno per la classe di concorso ADSS, era inserita negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS della provincia di Oristano. In quanto invalida civile, rientra tra le categorie protette previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 68/1999.

Nel luglio 2025 ha partecipato alla procedura straordinaria di immissione in ruolo su posto di sostegno, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 44/2023, dichiarando il proprio titolo di riserva. Nell’agosto 2025 l’Ufficio Scolastico Provinciale l’ha individuata come avente diritto al contratto a tempo indeterminato, con riserva “N”. Pochi giorni dopo, però, l’amministrazione ha annullato in autotutela l’individuazione, sostenendo che un errore di programmazione del sistema informativo avesse considerato la riserva anche sugli elenchi aggiuntivi, quando invece, secondo questa lettura, andrebbe applicata solo sulla prima fascia ordinaria. Il posto è stato assegnato a un’altra docente, mentre alla ricorrente è rimasta una supplenza fino al termine delle lezioni. Il ricorso è stato depositato nel novembre 2025.

Cosa prevede la riserva della legge 68/1999 nelle GPS

La legge 68/1999, attuativa degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, impone alle amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti una quota di riserva del 7% a favore delle categorie protette. E ciò fino a saturazione della quota. In pratica, un candidato con riserva può essere preferito a chi ha un punteggio più alto. La riserva non è un vantaggio aggiuntivo ma uno strumento che rende effettivo il diritto al lavoro per queste categorie.

Il punto giuridico discusso riguarda l’articolo 10, comma 5, dell’OM 88/2024, che regola i rapporti tra prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Secondo la difesa, questa disposizione di rango secondario non può limitare un diritto previsto dalla legge. A sostegno di questa tesi viene citata anche la nota ministeriale n. 157048/2025, che all’Allegato A, punto B.7, estende il principio della graduatoria unica “anche ai docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi“.

La decisione: graduatoria unica anche con gli elenchi aggiuntivi

Il Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, ha prima affermato la propria giurisdizione, richiamando l’articolo 63 del decreto legislativo 165/2001 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 10538/2023: la domanda riguardava un diritto soggettivo all’assunzione, non l’annullamento di atti amministrativi generali.

Nel merito, il giudice ha richiamato il principio della graduatoria unica sancito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 4110/2007, confermato dalla Sezione Lavoro con le sentenze n. 19030/2007 e n. 23112/2008. Ai fini della copertura dei posti riservati, la graduatoria va considerata nel suo complesso, senza che la divisione in fasce o elenchi riduca la tutela prevista dalla legge. Su queste basi, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della docente a essere collocata nell’elenco con riserva “N”, con il punteggio e l’ordine di nomina originari, e ad ottenere il contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell’articolo 5 del DL 44/2023.

Cosa cambia per i docenti con riserva negli elenchi aggiuntivi?

Secondo lo Studio Legale Esposito-Santonicola, la pronuncia chiarisce che le ordinanze e le circolari ministeriali che regolano il reclutamento operano entro i limiti fissati dalla legge. Nessuna disposizione di rango secondario può ridurre l’effettività del collocamento obbligatorio. Sul piano pratico, gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS concorrono insieme alla fascia ordinaria a formare un’unica graduatoria ai fini del computo della riserva. Ciò è in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite del 2007 e con le istruzioni operative ministeriali già in vigore.