Nelle procedure di immissione in ruolo tramite elenchi regionali, si applicano le stesse tutele previste per tutte le altre procedure assunzionali. Tra queste, la riserva del 7% dei posti a favore dei lavoratori con disabilità, stabilita dalla legge 68 del 1999, e la priorità nella scelta della sede per i beneficiari della legge 104/92. Lo ha spiegato l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del webinar dedicato agli elenchi regionali.
Come si applica la riserva del 7% prevista dalla legge 68/99
La riserva per invalidi opera integralmente anche negli elenchi regionali, esattamente come in ogni altra procedura assunzionale. La percentuale del 7% non indica però la quota di posti da destinare ai docenti con disabilità nell’ambito di una singola tornata di nomine. Il significato è diverso: in ogni provincia, il numero complessivo di occupati invalidi — sia a tempo indeterminato che determinato — deve essere pari al 7% del totale.
Ne consegue che, se questa soglia è già raggiunta — ad esempio perché coperta da personale già di ruolo — non si procede alla nomina di ulteriori riservisti, indipendentemente dalla procedura in corso.
La priorità nella scelta della sede per i beneficiari della legge 104/92
Nelle nomine in ruolo da elenchi regionali si applica anche un secondo istituto, distinto dalla riserva: la priorità nella scelta della sede riconosciuta ai beneficiari della legge 104/92.
Si tratta, appunto, di una priorità e non di una riserva. La differenza è sostanziale: non garantisce un posto aggiuntivo né scavalca la graduatoria, ma opera esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno già maturato il punteggio necessario per l’immissione in ruolo. Chi rientra in questa categoria ha il diritto di scegliere la sede di servizio con precedenza rispetto agli altri candidati, a parità di collocazione utile in graduatoria.