Chi è stato destituito, dispensato, licenziato per ragioni disciplinari o dichiarato decaduto da un impiego pubblico non può entrare nelle graduatorie ATA di terza fascia. Nessuna valutazione sul tempo trascorso, nessuna possibilità di riabilitazione, nessuna distinzione tra fatti lievi e gravi. La preclusione è automatica e senza scadenza. Eppure, chi ha ricevuto una condanna penale può ancora essere valutato caso per caso. È questo il paradosso che un gruppo di lavoratori ATA ha portato all’attenzione degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, chiedendo se esista una via d’uscita in vista dell’aggiornamento delle graduatorie previsto nella primavera del 2027. Di seguito il loro parere legale.
ATA, cosa prevede il DM 89/2024 e chi viene escluso
Le attuali graduatorie ATA di terza fascia sono costituite sulla base del D.M. 89 del 21 maggio 2024 e sono vigenti fino ad agosto 2027, con la riapertura degli elenchi fissata nella primavera del 2027 per il triennio 2027-2030. Tra i soggetti che non possono partecipare alla procedura figurano chi è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, chi è stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e chi è stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 1957.
Il punto che fa discutere è la disparità di trattamento rispetto alle condanne penali. Per queste ultime, il decreto richiede che si tratti di reati che “costituiscono un impedimento all’assunzione”, lasciando all’amministrazione margini di valutazione. Per i provvedimenti disciplinari, invece, l’esclusione scatta in modo automatico e senza limiti di tempo: non importa quanto sia grave il fatto originario, né quanti anni siano passati.
| Tipo di precedente | Valutazione caso per caso | Limite temporale | Possibilità di riammissione |
|---|---|---|---|
| Condanna penale | Sì | Dipende dal reato | Possibile |
| Destituzione / Dispensa | No | Nessuno | Esclusa |
| Licenziamento disciplinare | No | Nessuno | Esclusa |
| Decadenza ex art. 127 DPR 3/1957 | No | Nessuno | Esclusa |
La Corte Costituzionale ha già detto la sua: sentenza n. 329 del 2007
Non si tratta di territorio inesplorato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 2007, ha già dichiarato incostituzionale il meccanismo che faceva discendere automaticamente e a tempo indeterminato, dalla decadenza dall’impiego, il divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato. Secondo la Corte, non è ragionevole riconnettere una preclusione definitiva alla partecipazione a concorsi pubblici senza tenere conto della gravità obiettiva dei fatti presupposti, che possono variare notevolmente.
La pronuncia ha richiamato il principio del “tendenziale superamento di sanzioni rigide e avulse da un confacente rapporto di adeguatezza con il caso concreto“, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale sia in ambito penale che nel campo disciplinare amministrativo.
Lo stesso principio viene ribadito dalla Corte con la sentenza n. 40 del 2024, citata dagli avvocati Esposito e Santonicola nella loro risposta. Quella pronuncia ha riguardato le cause di esclusione dalle procedure di accesso alla pubblica amministrazione, in relazione alla condanna per guida in stato di ebbrezza. Il filo comune è sempre lo stesso: l’automatismo che sottrae all’amministrazione qualsiasi valutazione del caso concreto è incostituzionale.
Come si può impugnare il prossimo decreto: la strada del TAR del Lazio
Secondo gli avvocati Esposito e Santonicola, esiste una via processuale concreta: l’impugnazione dinanzi al TAR del Lazio del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte che esclude in modo automatico e perpetuo chi abbia subito uno dei provvedimenti disciplinari elencati. La competenza del TAR del Lazio è stabilita dall’articolo 13 del Codice del processo amministrativo, trattandosi di un atto del Ministero dell’Istruzione con effetti su tutto il territorio nazionale.
La strategia si articola su due livelli:
- Primo livello – Interpretazione costituzionalmente orientata. Si chiede al TAR di leggere la clausola escludente nel senso che l’amministrazione sia tenuta a valutare in concreto la gravità del fatto, il tempo trascorso e la condotta tenuta successivamente, prima di decidere l’esclusione. Se il ricorso è accolto su questa base, il decreto va annullato nella parte in cui l’esclusione è stata applicata meccanicamente.
- Secondo livello – Questione di legittimità costituzionale. Se la norma non consente una lettura adeguatrice, si chiede al TAR di rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Il parametro invocato è la violazione degli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza, diritto al lavoro, tutela del lavoro come libertà personale, buon andamento della pubblica amministrazione.
Gli avvocati precisano che la posizione più solida è quella di chi sia stato escluso a titolo di decadenza, per il diretto aggancio alla sentenza n. 329 del 2007. Per chi abbia subito destituzione, dispensa o licenziamento disciplinare, l’argomento riguarda invece la perpetuità e l’irreversibilità della preclusione, indipendentemente da quanto tempo sia passato e da eventuali percorsi di riabilitazione: un terreno più innovativo, ma non per questo privo di fondamento.
Il termine per impugnare è di sessanta giorni dal momento in cui si concretizza l’esclusione o la mancata inclusione. Gli avvocati suggeriscono di allegare già in fase di domanda la propria condizione e di contestare formalmente la clausola, per consolidare la posizione processuale in vista del ricorso.