La Corte dei Conti conferma il proprio indirizzo sui collaboratori scolastici ATA assunti con titolo di studio falso, riconoscendo il danno erariale in presenza di prestazioni lavorative effettivamente svolte. La decisione si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata della magistratura contabile, con ricadute dirette sul personale ATA e sulle graduatorie scolastiche. In alcuni casi, per i giudici si può dimezzare il danno erariale. Vediamo quando.
Titoli falsi e accesso al lavoro scolastico: il caso esaminato
La Procura Regionale ha citato in giudizio un collaboratore scolastico (CS) per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’azione trae origine da una segnalazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che informava della pendenza di un procedimento penale ex art. 416 c.p.p. per l’utilizzo di diplomi falsi finalizzati all’accesso a incarichi presso scuole statali.
Le indagini penali hanno fatto emergere l’esistenza di una rete organizzata dedita alla produzione e vendita di titoli di studio contraffatti (spesso chiamati diplomifici), utilizzati per l’inserimento nelle graduatorie di istituto e provinciali del personale ATA. L’attività illecita veniva realizzata attraverso una scuola privata, che non solo rilasciava i falsi diplomi, ma produceva anche registri scolastici e verbali d’esame fittizi, destinati a superare eventuali controlli di convalida.
Prestazioni ATA e danno erariale: i criteri della Corte dei Conti
La Corte dei Conti (sez. Lombardia, sentenze n. 175/2024 e n. 48/2025) ha ribadito che, ai fini del danno erariale, occorre distinguere la tipologia di prestazioni svolte e il rapporto con il titolo di studio richiesto. Secondo i giudici contabili, le mansioni del collaboratore scolastico – definite dal CCNL 24 luglio 2003 – consistono in attività manuali e operative, quali:
- accoglienza e sorveglianza degli alunni;
- pulizia di locali, spazi e arredi scolastici;
- assistenza durante la mensa;
- custodia e vigilanza degli edifici;
- supporto materiale agli alunni con disabilità .
Si tratta di prestazioni elementari, che non richiedono titoli di elevata specializzazione. Tuttavia, l’assenza del titolo di studio prescritto, sostituito da un diploma falso, incide comunque sul piano risarcitorio.
Le tre ipotesi individuate dalla magistratura contabile
| Tipologia di prestazione | Titolo posseduto | Effetto sul danno erariale |
|---|---|---|
| Prestazioni non routinarie | Titolo mancante o non idoneo | Restituzione integrale delle retribuzioni |
| Prestazioni routinarie | Titolo valido, voto inferiore a quello falso | Nessun danno per la PA |
| Prestazioni routinarie | Titolo prescritto assente e diploma falso | Danno ridotto per utilità parziale |
Nel caso del collaboratore scolastico senza titolo valido, la Pubblica Amministrazione beneficia solo parzialmente della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994. Da qui la condanna al risarcimento, con riduzione proporzionale del danno, ma senza esclusione della responsabilità contabile.