Chi ha prestato il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo prima di ricevere un incarico di insegnamento si è visto negare, ancora una volta, il punteggio corrispondente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026/2028: dodici punti che, in graduatoria, fanno la differenza tra una convocazione e un posto vuoto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ha però accolto la domanda cautelare presentata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sospendendo l’efficacia della disciplina ministeriale contestata. Una pronuncia che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e che riapre concretamente la partita per molti docenti precari.

L’OM 27/2026 nega i punti se il servizio è stato prestato senza nomina

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito le modalità di aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028, mantenendo la stessa impostazione già prevista nel decreto precedente: il servizio militare e il servizio civile continuano a essere valutati solo se prestati in costanza di nomina, cioè durante un incarico di docenza.

In pratica, chi ha assolto l’obbligo di leva o svolto il servizio civile sostitutivo prima di entrare nel mondo della scuola non ottiene i 12 punti previsti per questo titolo. A parità di esperienza, chi invece si trovava già sotto contratto nel medesimo periodo viene premiato. La differenza non riguarda la natura o la durata del servizio reso, ma unicamente il momento in cui è stato prestato.

Nelle GPS il punteggio non è un dato astratto: determina l’ordine dei candidati e incide direttamente su convocazioni, supplenze e possibilità di scelta delle sedi. Quando un servizio viene valutato in modo riduttivo, l’effetto pratico è immediato: si perde posizione rispetto ad altri aspiranti e si rischia di restare esclusi da incarichi che, con il pieno riconoscimento, sarebbero stati raggiungibili.

Le ragioni del ricorso: dalla Costituzione al Testo Unico della scuola

La difesa costruita dagli avvocati Esposito e Santonicola poggia su un principio chiaro: chi ha adempiuto a un dovere verso la collettività non può essere penalizzato in carriera per averlo fatto. Il quadro normativo richiamato nel ricorso è articolato ma coerente:

NormaContenuto rilevante
Art. 52 CostituzioneLa difesa della Patria è sacro dovere del cittadino
Art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico scuola)Il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti
Art. 2050, D.Lgs. 66/2010 (Codice ordinamento militare)Il servizio militare va valutato come titolo nei concorsi pubblici con il punteggio attribuito ai servizi presso enti pubblici
Legge n. 958/1986, art. 20Tutela della posizione lavorativa di chi ha svolto il servizio di leva

La giurisprudenza aveva già affermato questi principi in modo inequivocabile. Il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, con la sentenza n. 17972 del 2025 aveva annullato la clausola dell’OM 88/2024 che limitava la valutazione del servizio militare di leva al solo servizio prestato in costanza di nomina, riconoscendo che tale limitazione produce un effetto discriminatorio e penalizza i docenti che hanno svolto il dovere costituzionale di difesa della Patria.

Il Consiglio di Stato ha poi confermato questo orientamento, respingendo l’appello del Ministero. I giudici hanno richiamato l’articolo 52 della Costituzione, evidenziando che una diversa interpretazione determinerebbe un effetto discriminatorio per chi è stato chiamato al servizio militare obbligatorio, impedendogli di maturare punteggio utile all’accesso alle supplenze.

Il provvedimento cautelare del TAR e il commento degli avvocati

Nonostante questi precedenti, il Ministero ha riproposto nella nuova ordinanza la medesima clausola limitativa. Il TAR del Lazio, Sezione Terza Bis, presieduto dal dottor Alessandro Tomassetti e con relatore il magistrato Giovanni Caputi, ha nuovamente ritenuto fondate le ragioni dei ricorrenti e ha sospeso l’efficacia della clausola, rinviando la trattazione del merito a pubblica udienza.

Secondo gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la decisione conferma che il vincolo della costanza di nomina non è un criterio neutrale di selezione: “L’accoglimento cautelare conferma che il vincolo della costanza di nomina, lungi dal configurare un criterio neutrale di selezione, rischia di risolversi in un’ingiustificata compressione del diritto al corretto collocamento in graduatoria“.