Servizio militare e civile fuori nomina: nuova e importantissima svolta giurisprudenziale nel mondo del diritto scolastico. Con un’ordinanza cautelare emessa ieri, 18 giugno 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza Ministeriale sulle supplenze, tutelando i diritti dei lavoratori della scuola difesi dallo Studio Legale dell’Avv. Angela Maria Fasano e dell’Avvocato Stefania Fasano, esperte in Diritto scolastico. Al centro del dibattito giuridico vi è l’annosa questione del punteggio spettante ai docenti e al personale ATA per il periodo speso al servizio dello Stato.
Servizio militare e civile: i presupposti del parziale accoglimento
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una interpretazione restrittiva, limitava l’attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva, e per il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, unicamente ai candidati che avessero svolto tale attività “in costanza di nomina”, ovvero in pendenza di un regolare contratto di lavoro a scuola.
I giudici amministrativi hanno ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere parzialmente la domanda cautelare, fissando un principio chiaro e meritocratico. Il TAR ha riconosciuto il diritto al punteggio a tutti i ricorrenti che soddisfano specifiche condizioni:
- Servizio post-titolo: Il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato deve essere stato svolto successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla graduatoria.
- Fuori costanza di nomina: Se il servizio è stato prestato dopo il titolo, il punteggio spetta di diritto anche se non in costanza di nomina, abbattendo il vincolo restrittivo imposto dall’Amministrazione.
- Equiparazione totale: Viene ribadita la parità assoluta tra il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo (come il servizio civile), i quali godono della medesima dignità giuridica.
Data la complessità della materia e la novità della questione interpretativa, il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese per la presente fase cautelare.
Gli effetti della decisione sulle graduatorie
L’ordinanza del 18 giugno 2026 produce effetti immediati per i ricorrenti che si trovano nella condizione individuata dal collegio:
- Sospensione del veto: Viene bloccata l’efficacia dell’Ordinanza Ministeriale nella parte in cui escludeva i servizi prestati dopo il titolo ma senza contratto attivo.
- Aggiornamento dei punteggi: L’Amministrazione Scolastica dovrà procedere al ricalcolo delle posizioni in graduatoria in favore dei ricorrenti idonei.
- Incarichi salvaguardati: Il riconoscimento dei punti (fino a 12 per i docenti e fino a 6 per gli ATA) mette al sicuro le spettanze dei lavoratori in vista dei prossimi turni di nomina.
“Questa ordinanza delimita in modo chiaro il perimetro del diritto,” commenta lo Studio Legale Fasano. “Il TAR conferma che il servizio reso alla Patria dopo il conseguimento del titolo non può essere ignorato solo perché il lavoratore non aveva ancora una supplenza attiva. È una vittoria di principio che ripristina il valore legale dei titoli e del servizio.”