Il 21 Maggio 2026 segna una data storica per il contenzioso scolastico. Lo Studio Legale Fasano ha ottenuto un’importantissima e rivoluzionaria sentenza presso il Tribunale del Lavoro di Palermo. Il Giudice del lavoro siciliano ha ribaltato il precedente orientamento negativo dello stesso ufficio giudiziario, ottenendo l’integrale riconoscimento di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per una docente che ha svolto il servizio civile nell’anno 2008-2009 non in costanza di nomina.
Servizio Civile non in costanza di nomina: il dispositivo di condanna del Ministero
La pronuncia scardina le rigide interpretazioni dell’Amministrazione scolastica. Nella specie, il Tribunale di Palermo ha espressamente statuito: “Deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio civile prestato dal 3.11.2008 al 3.11.2009 […] non in costanza di nomina ai fini dell’inserimento nella GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) della Provincia di Palermo, per le classi di concorso A018 e ADSS, scuola secondaria di II grado, e condannarsi la convenuta all’attribuzione del detto punteggio”.
L’accoglimento della tesi difensiva: illegittimo il Decreto Ministeriale
Il Tribunale ha integralmente accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Fasano, censurando i decreti ministeriali che limitavano il punteggio. Il Giudice ha infatti motivato la decisione statuendo quanto sotto:
- “…si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343);
- trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l’Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore” (Cass. 9736/2025).
Una vittoria decisiva per i precari della scuola
Questa sentenza rappresenta un successo di portata straordinaria. Non solo abbatte l’illegittimo sbarramento del D.M. 44/2001, ma recepisce il recentissimo orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 9736/2025), estendendo il principio della piena valutabilità del servizio civile a tutte le tipologie di graduatoria (GaE, GPS e graduatorie d’istituto).
Lo Studio Legale Fasano esprime massima soddisfazione per aver scardinato un orientamento locale che penalizzava ingiustamente i lavoratori, confermando il valore sociale del Servizio Civile e tutelando i diritti dei docenti precari.
Il principio di equiparazione al servizio di leva
La motivazione del Tribunale di Palermo si fa ancora più stringente nel chiarire l’assoluta validità del servizio civile svolto al di fuori dei contratti scolastici, sancendo che la normativa ministeriale contraria va disapplicata:
“In tale parte essa va disapplicata, avendo la giurisprudenza chiarito che “ il c.d. servizio civile, qui interessato, gode infatti dell’equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. 66/2010); secondo l’art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, mentre l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la “valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. LA SENTENZA