Abilitazione docenti, il DPCM sulla riforma della formazione iniziale e del reclutamento (già firmato) sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale: così potranno essere avviati i nuovi percorsi formativi abilitanti all’insegnamento. Premesso che i nuovi percorsi abilitanti saranno di cinque tipologie, le caratteristiche e le finalità sono ben diverse tra loro.
Percorsi formativi abilitanti e 24 CFU: le differenze con i corsi da 60 CFU
Con i percorsi abilitanti da 60 CFU, il docente conseguirà l’abilitazione all’insegnamento in una specifica classe di concorso mentre i 24 CFU consentivano l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Chi otterrà l’abilitazione con 60 CFU, invece, potrà inserirsi direttamente in prima fascia, quella riservata per l’appunto ai docenti abilitati. Inoltre, i 24 CFU erano validi per tutte le classi di concorso mentre i percorsi abilitanti sono specifici: il docente che vorrà conseguire l’abilitazione per più classi di concorso sarà chiamato a frequentare percorsi differenti: l’eccezione è rappresentata dai percorsi ‘abbreviati’ per chi ha già conseguito un’altra abilitazione o possiede già i 24 CFU.
Mentre i 24 CFU permettono di avere una preparazione di base in materie trasversali all’insegnamento, i nuovi percorsi da 60 CFU, come detto poc’anzi, sono più specifici, visto che è prevista una parte riguardante le metodologie didattiche alla specifica disciplina’ e un tirocinio diretto.
I costi
Un’altra differenza sostanziale è rappresentata dai costi. Se per i 24 CFU, il DM 616/2017 ha stabilito un tetto di spesa di 500 euro, il DPCM, invece, ha indicato una soglia di 2500 euro per tutte le Università . Tale soglia viene ridotta a 2000 euro qualora si tratti di percorsi da 36 o da 30 CFU o per coloro che si iscriveranno ai percorsi essendo ancora iscritti ai corsi di laurea.
Modalità di accesso e frequenza
Anche per quanto riguarda le modalità di accesso e di frequenza, esistono delle sostanziali differenze. Se da una parte i 24 CFU non prevedevano selezione in ingresso ed obbligo di frequenza, i nuovi percorsi abilitanti impongono una percentuale minima di presenza alle attività formative, quantificata nel sessanta per cento. Tali attività , nel biennio 2023/24 e 2024/25, potranno essere svolte con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al cinquanta per cento del totale.