Il Tribunale del Lavoro di Sulmona, con ordinanza del 28 luglio 2025, ha riconosciuto il diritto di una docente con invalidità superiore ai due terzi a scegliere con precedenza la sede scolastica nell’ambito delle immissioni in ruolo da concorso. La pronuncia conferma l’applicazione delle tutele previste dalla Legge 68/1999 per le categorie protette nel comparto scuola.

Precedenza nella scelta della sede: cosa dice la legge

La vicenda riguarda una docente vincitrice di concorso in Abruzzo, con patologia invalidante riconosciuta e iscrizione continuativa al collocamento disabili. La docente aveva superato entrambe le prove selettive e indicato come prima preferenza la provincia di residenza, in cui erano disponibili posti riservati ai beneficiari della Legge 68/99.

Nonostante ciò, l’Amministrazione scolastica le ha assegnato una sede in un’altra provincia, ultima tra le opzioni espresse. A fronte di questa scelta, la docente ha presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., invocando il diritto alla precedenza previsto dalla Legge 104/92, art. 21. Secondo il Tribunale di Sulmona, la docente aveva diritto a scegliere tra le sedi disponibili, poiché:

  • è invalida civile al 75%;
  • è portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92;
  • rientra nella categoria protetta ex Legge 68/1999.

Il Giudice, nell’avallare le tesi dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha chiarito che la condizione d’invalidità non deve essere confusa con quella di handicap, ma entrambe danno accesso a forme di tutela distinte e cumulative.

Cosa ha stabilito il Tribunale di Sulmona

Il Tribunale ha accolto il ricorso della docente, evidenziando che l’Amministrazione non ha rispettato il diritto di precedenza nella scelta della sede. Il provvedimento, firmato dalla dott.ssa Alessandra De Marco, ha disposto che alla docente venga assegnata una sede nella provincia di residenza, come da ordine di preferenza indicato in fase di domanda.

Accomodamenti ragionevoli: cosa sono e perché contano

Il principio richiamato è quello degli “accomodamenti ragionevoli”, previsto anche a livello europeo: l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare misure concrete per garantire pari opportunità lavorative. Tra queste rientra la possibilità di lavorare vicino al proprio domicilio, soprattutto per chi è affetto da patologie gravi o invalidanti.

L’ordinanza conferma che il diritto alla sede nella provincia di residenza non è una concessione, ma un obbligo giuridico per l’Amministrazione, che deve sempre tener conto delle specifiche condizioni soggettive dei lavoratori con disabilità.