La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per la gestione dei contratti a termine del personale ATA precario, aprendo una nuova fase nel contenzioso sul lavoro nella scuola. Con la sentenza del 13 maggio 2026, causa C-155/25, i giudici europei hanno stabilito che il sistema italiano non ha introdotto strumenti adeguati per prevenire l’abuso delle supplenze reiterate del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali. La decisione è rilevante per migliaia di lavoratori che negli anni hanno accumulato contratti annuali o fino al 30 giugno senza stabilizzazione immediata. Per la prima volta, infatti, la Corte UE estende in modo esplicito al comparto ATA i principi già affermati nel 2014 con la nota sentenza “Mascolo” sul precariato dei docenti. La pronuncia non comporta automaticamente l’assunzione a tempo indeterminato, ma rafforza le richieste di indennizzo economico davanti al Giudice del Lavoro per abuso dei contratti a termine, soprattutto nei casi di servizio protratto oltre i 36 mesi.
Corte UE: perché l’Italia è stata condannata sul precariato ATA
La vicenda nasce da una lunga procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro lo Stato italiano per l’abuso di contatti a termine. Secondo la Corte, il sistema di reclutamento ATA ha consentito per anni il rinnovo continuo dei contratti senza introdurre limiti realmente efficaci. Nel dettaglio, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che:
- non esiste un limite massimo effettivo alla durata complessiva dei contratti ATA;
- manca un tetto al numero dei rinnovi;
- le procedure concorsuali non vengono bandite entro termini certi;
- le supplenze vengono spesso utilizzate per coprire esigenze permanenti e non temporanee.
La Corte ha inoltre sottolineato che la normativa italiana ha eliminato nel 2018 il limite dei 36 mesi previsto in precedenza per i contratti a termine, lasciando il personale ATA senza una reale tutela preventiva contro gli abusi. Secondo i giudici europei, il problema non è il contratto a tempo determinato in sé, ma il suo utilizzo ripetuto per soddisfare necessità strutturali dell’amministrazione scolastica.
E’ rilevante il passaggio relativo ai requisiti per l’accesso ai ruoli ATA. La Corte osserva che l’obbligo di maturare almeno due anni di servizio per partecipare ai concorsi rischia addirittura di alimentare il precariato, poiché costringe molti lavoratori a restare per anni in una condizione di reiterazione contrattuale.
Indennizzo ATA fino a 24 mensilità: cosa cambia dopo la sentenza
La decisione della Corte di giustizia europea assume particolare importanza per le azioni legali finalizzate al riconoscimento del risarcimento economico previsto dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, modificato dal decreto-legge n. 131 del 2024. La norma prevede che, in caso di abuso nella successione di contratti a termine nella pubblica amministrazione, il lavoratore possa ottenere un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR. Il giudice dovrà valutare:
- numero dei contratti stipulati;
- durata complessiva del servizio precario;
- gravità della violazione;
- eventuale danno ulteriore dimostrato dal lavoratore.
La sentenza UE certifica, sul piano europeo, l’inadeguatezza strutturale del sistema italiano. Per chi è già stato immesso in ruolo, la possibilità di chiedere il risarcimento resta comunque aperta. La successiva stabilizzazione, infatti, non elimina il danno derivante dagli anni di precarietà precedenti. Secondo quanto evidenziato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la strategia legale attualmente seguita prevede:
- una diffida al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- la costituzione in mora dell’amministrazione;
- l’interruzione dei termini di prescrizione;
- il successivo ricorso al Giudice del Lavoro in caso di mancata risposta.
Resta comunque il giudice a stabilire sia l’esistenza dell’abuso sia l’importo dell’indennizzo spettante. La base è la documentazione individuale e dei contratti sottoscritti nel corso degli anni.
