Conferimento incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2024/25, in attesa dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito che regolerà la procedura di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio, ci si chiede se il MIM provvederà ad apportare, o meno, delle modifiche al funzionamento dell’algoritmo che, da qualche anno a questa parte, è incaricato delle assegnazioni delle supplenze.
Supplenze 2024/25, il funzionamento dell’algoritmo del Ministero dell’Istruzione non dovrebbe cambiare
Una volta terminata la procedura relativa all’inoltro della nuova domanda GPS 2024/26, il Ministero indicherà, durante l’estate, la finestra temporale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato. A partire dalla fine di agosto, i vari Uffici Scolastici, provvederanno ad organizzare i vari turni di funzionamento dell’algoritmo, il quale assegnerà le supplenze in base alle preferenze indicate dagli aspiranti all’interno della domanda. Uno dei punti cruciali è quello rappresentato dal fatto che l’algoritmo non ‘torna indietro‘, ovvero se un docente è rimasto insoddisfatto durante la prima tornata, viene considerato rinunciatario, anche se il posto indicato nella domanda dovesse diventare disponibile nei turni successivi.
Il MIM non dovrebbe tenere conto del parere espresso dal CSPI sul funzionamento dell’algoritmo
A questo proposito, lo scorso mese di febbraio, il CSPI, in occasione dell’esame della prima bozza dell’Ordinanza sull’aggiornamento GPS, aveva inoltrato la seguente proposta del comma 4 dell’articolo 12: ‘qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in alcun modo, in relazione alle preferenze espresse, sarà coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria‘.
Inoltre, per quanto riguarda il comma 10 dell’articolo 12, il CSPI aggiungeva: ‘L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni limitatamente alla stessa classe di concorso o tipologia di posto’.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’inviare al CSPI la seconda bozza dell’Ordinanza, ha ritenuto opportuno respingere le osservazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in particolar modo la possibilità, per l’aspirante, di poter partecipare a più turni di nomina. Alla luce di queste considerazioni, l’algoritmo del MIM dovrebbe funzionare, anche per l’anno scolastico 2024/25, alla stregua di quanto avvenuto in passato.