Una sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, potrebbe cambiare le prospettive professionali di migliaia di insegnanti di sostegno in Italia. Il caso riguarda un docente ITP — cioè un insegnante tecnico-pratico, inquadrato nel ruolo dei diplomati — che, dopo aver conseguito la laurea magistrale e l’abilitazione in una classe di concorso che la richiede come titolo di accesso, si era visto respingere dall’Amministrazione scolastica la richiesta di passaggio al ruolo dei docenti laureati per mancanza di posti vacanti. Il Tribunale ha dato torto al Ministero. E il principio enunciato è chiaro: il diritto allo status di docente laureato nasce dal possesso dei titoli, non dalla disponibilità di un posto.
Docente ITP con laurea: il passaggio di ruolo è un diritto
Il ricorso è stato promosso dallo Studio Legale Esposito–Santonicola e accolto dalla giudice dott.ssa Simona Santini. Il punto centrale della pronuncia è la distinzione tra due istituti giuridici che spesso vengono confusi: il diritto soggettivo allo status professionale e la mobilità professionale su posti vacanti.
Il Tribunale ha affermato con nettezza che il riconoscimento del corretto inquadramento nel ruolo dei docenti laureati ha natura meramente ricognitiva — cioè si limita a prendere atto di una situazione già perfezionatasi — e non può essere subordinato alla presenza di posti liberi. Come si legge testualmente nella motivazione, la disciplina contrattuale sulla mobilità professionale “regola i movimenti su posti vacanti e non può incidere su un diritto soggettivo allo status già maturato in forza del possesso dei titoli prescritti“.
In altre parole: se un docente ha già la laurea e l’abilitazione nella classe di concorso che le richiede, il riconoscimento del suo corretto inquadramento non è una domanda di mobilità — è l’accertamento di un diritto già esistente.
Il quadro normativo: Cassazione, Costituzione e d.lgs. 165/2001
La sentenza bolognese non è isolata. Si inserisce in un filone giurisprudenziale già tracciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 33237 del 10 novembre 2021, che aveva affermato un principio analogo: l’attribuzione della posizione stipendiale di docente laureato degli istituti secondari di secondo grado può essere riconosciuta esclusivamente al personale docente che sia abilitato all’insegnamento di una classe di concorso che richieda, quale titolo di accesso, la laurea.
La pronuncia richiama anche i parametri costituzionali: l’art. 36 della Costituzione, che tutela la giusta retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, e l’art. 97, che presidia il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. Il riferimento normativo di chiusura è l’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che regolamenta il trattamento economico dei dipendenti pubblici ancorandolo alla contrattazione collettiva e al principio di corrispettività .
Un elemento qualificante della decisione è la distinzione tra classe di concorso e posto di sostegno: il Tribunale chiarisce che il sostegno non costituisce una classe di concorso autonoma, e che ciò che conta ai fini dell’inquadramento è l’abilitazione nella classe di concorso disciplinare, che richiede la laurea per l’accesso.
Chi può fare valere questo precedente e come agire
La sentenza interessa in modo diretto i docenti ITP di scuola secondaria di secondo grado, titolari su posto di sostegno nel ruolo dei diplomati, che abbiano successivamente conseguito una laurea magistrale e una abilitazione in una classe di concorso per cui la laurea è requisito di accesso. Si tratta di una platea tutt’altro che residuale, considerato che negli anni molti insegnanti tecnico-pratici hanno continuato a formarsi dopo l’immissione in ruolo.
Chi si trova in questa situazione e ha già ricevuto un diniego dall’Amministrazione — o si è visto rifiutare il passaggio con la motivazione della carenza di posti — può valutare l’avvio di un ricorso al Tribunale del Lavoro competente. Vale ricordare che, secondo l’impostazione accolta dalla sentenza, il diritto allo status è imprescrittibile, in quanto di natura ricognitiva: non decade con il tempo e non dipende da scadenze amministrative legate alla mobilità .
