La Cassazione si esprime nuovamente sulla possibilità che il docente possa esercitare la professione forense. La lunga vicenda giudiziaria riguarda la sanzione disciplinare conservativa (sospensione per dieci giorni) che ha riguardato un docente avvocato che aveva causa contro il Ministero dell’Istruzione. Sia il Tribunale di Bologna che poi la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città , ha ritenuto l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ministero contro docente avvocato: la sanzione disciplinare è illegittima?
Orbene, la Corte territoriale riteneva che, essendo stata data autorizzazione per lo svolgimento dell’attività forense, senza limitazioni, non si potesse ritenere illegittimo il fatto che il docente avesse patrocinato anche cause nei confronti del Ministero datore di lavoro. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sul presupposto che l’assenza di conflitto di interessi sia da ritenere presupposto comunque condizionante rispetto alla legittimità del patrocinio difensivo, quindi, – secondo il Ministero – qualsiasi autorizzazione in sé conteneva il limite implicito del divieto di esercizio in conflitto potenziale o concreto di interessi.
Autorizzazione all’attività forense: cosa dice la Cassazione per i docenti-avvocati
La Corte di Cassazione invece ha stabilito con l’ordinanza dell’8.5.2025 che il Dirigente scolastico «fosse a conoscenza della circostanza che il prof. patrocinasse anche in cause in cui era parte l’Amministrazione di appartenenza» e che pur dopo la richiesta formale di chiarimenti, il medesimo Dirigente non modificò il provvedimento autorizzativo.
Principio importante – anche in materia di pubblico impiego – è che la Corte di Cassazione ha in sostanza ritenuto che, per come sviluppatasi in concreto la vicenda oggetto di causa, il docente avesse potuto maturare – in ogni caso – un affidamento rispetto alla possibilità di proseguire l’attività forense anche in vertenze riguardanti la scuola pubblica. Pertanto, secondo la Cassazione alcun limite implicito ci può essere nell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento dell’attività forense.
Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)
