Una recente sentenza del Giudice del Lavoro tutela i docenti di religione cattolica e, più in generale, i docenti precari, riconoscendo il risarcimento del danno in caso di reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato. Nel caso esaminato, la docente ricorrente ha ottenuto un risarcimento pari a 12 mensilità, per un importo complessivo superiore a 20.000 euro. Lo studio legale Bongarzone e Zinzi ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio ottenuto.
Contratti a termine reiterati: accertamento dell’abuso e risarcimento del danno
Il Tribunale del Lavoro, con sentenza 183/2025 del 22 dicembre, ha accertato l’illegittimo ricorso reiterato a contratti a termine su posto vacante, riconoscendo automaticamente il danno di matrice eurounitaria come conseguenza dell’abuso. La decisione individua nella mancata indizione dei concorsi e nella ripetizione pluriennale degli incarichi annuali una violazione del diritto europeo, applicando i criteri risarcitori previsti dalla normativa nazionale. Nel dettaglio, il Giudice ha:
- accertato l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato;
- riconosciuto il diritto al risarcimento come tutela effettiva;
- quantificato il danno in 12 mensilità.
Ricorso dopo l’immissione in ruolo e orientamento della Cassazione
Un aspetto rilevante riguarda la possibilità di presentare ricorso anche dopo l’immissione in ruolo, a condizione che il docente abbia maturato almeno 4 anni di contratti al 31 agosto. Questo principio non nasce dalla singola sentenza, ma dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Secondo la Cassazione:
- l’abuso si consuma durante il periodo di precariato;
- la stabilizzazione non ha natura risarcitoria;
- il concorso non rappresenta una sanzione dell’illecito, essendo una procedura selettiva.
Questo orientamento costituisce oggi il diritto vivente e fa da riferimento alle decisioni di merito che riconoscono il risarcimento per contratti a termine abusivi. La pronuncia assume rilievo particolare per i docenti di religione cattolica, storicamente interessati da incarichi annuali reiterati, assenza di concorsi regolari e utilizzo strutturale del lavoro a termine. Possono proporre ricorso tutti i docenti con plurimi incarichi annuali al 31 agosto per almeno quattro anni.
