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Nel sistema scolastico italiano, uno dei temi più ricorrenti e controversi riguarda il diritto alle ferie dei docenti precari — in particolare, dei supplenti annuali e di coloro che stipulano contratti fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche. Si tratta di una questione giuridica rilevante non solo sotto il profilo economico, ma anche per l’applicazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e tutela della dignità del lavoratore pubblico precario. L’Avvocato Angela Maria Fasano ci spiega l’aspetto legale.

Ferie non godute docenti e ATA: la prova documentale

Per i docenti o ATA a tempo determinato — specialmente con contratto fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche (30 giugno / 31 agosto) — il non godimento delle ferie è spesso oggettivo e indotto dalla struttura contrattuale: le scuole chiudono per le vacanze scolastiche, ma il contratto si estingue il 30 giugno, quando formalmente inizia il periodo di sospensione delle lezioni.

Pertanto, il docente o ATA non può materialmente collocarsi in ferie, in quanto il rapporto termina prima del periodo utile. La prova documentale e procedurale del mancato godimento si costruisce su questo dato obiettivo.

 Come dimostrare il non godimento?

 Come dimostrare il non godimento delle ferie di docenti e Personale ATA? Servono le seguenti informazioni con documentazione:

Documentazione contrattuale

  • Copia dei contratti di supplenza stipulati per ciascun anno scolastico (n. e durata dal 1° settembre / dal 1° ottobre al 30 giugno / termine attività didattiche). Se il contratto cessa al 30 giugno, dimostra che la docente non poteva fruire delle ferie durante i mesi di luglio‑agosto (periodo di vacanza scolastica).
  • Gli stessi contratti riportano la dicitura che “le ferie maturate e non godute verranno liquidate in caso di impossibilità di fruizione”.
    (Rif. art. 19, comma 12, CCNL Scuola 2006‑2009 e successivo CCNL 2022‑2024).

Calendario scolastico e piano ferie

  • Produzione del calendario scolastico regionale: attesta che il periodo delle lezioni terminava prima della scadenza del contratto (meta/fine giugno).
  • Nessuna circolare interna di collocamento in ferie per i docenti a T.D. → prova che non è mai stato predisposto alcun piano ferie.

Cedolino stipendiale e CU

I cedolini e le certificazioni uniche (C.U.) non riportano alcuna voce di ferie liquidate. Ciò costituisce un indizio serio del mancato pagamento sostitutivo, a fronte di ferie maturate contrattualmente.

Certificazione del Dirigente Scolastico / Segreteria

È utile richiedere dichiarazione alla scuola (“Attestazione di mancato godimento ferie”), indicando che la docente, per la durata del proprio incarico, non ha fruito di ferie. Queste attestazioni vengono spesso rilasciate dai DSGA su richiesta o acquisite mediante accesso agli atti.

Accesso agli atti

Ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, è possibile richiedere:

  • registro delle presenze,
  • ordine di servizio relativo alle ferie del personale a TD,
  • tabulato di ferie maturate/utilizzate.
    Il silenzio o la mancata produzione indica ulteriormente l’assenza di collocazioni in ferie.

 Elementi giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. lav., n. 21780/2021: “Il docente supplente fino al 30 giugno che non abbia fruito di ferie ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva se la mancata fruizione non è a lui imputabile ma dipende dalla scadenza del contratto.”
  • Corte di Giustizia UE, cause C‑350/06 e C‑520/06 (Schultz‑Hoff): “Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e, ove non possa essere esercitato per cause indipendenti dal lavoratore, va compensato con un’indennità economica.”
  • Cass. civ., Sez. lav., n. 12629/2020: riconosce che il dipendente pubblico precario che non abbia potuto fruire del periodo di ferie per motivi organizzativi ha diritto all’indennità sostitutiva.

A quanto ammonta l’indennità sostitutiva?

Nei giudizi più recenti, i Tribunali applicano il parametro retributivo giornaliero previsto dal CCNL: circa € 100 al giorno, per 30 giorni annui.
Ne deriva un importo di circa € 3.000 per ogni contratto annuale, che per periodi pluriennali di precariato può superare facilmente € 20.000‑25.000 lordi. La pretesa si cumula con il danno da abuso di contratti a termine (ex art. 36 D.Lgs. 165/2001) e con il diritto alla Carta Docente (Cassazione n. 29961/2023), completando così il complesso risarcitorio a tutela del personale scolastico precario. Il mancato godimento delle ferie per i docenti a contratto determinato non è una scelta del lavoratore, bensì una conseguenza del sistema di reclutamento e della scadenza automatica dei contratti. Negare l’indennità sostitutiva significa violare:

  • l’art. 36 Cost. (diritto al riposo e alla retribuzione equa),
  • l’art. 2109 c.c.,
  • e la Direttiva 2003/88/CE.

Pertanto, il riconoscimento economico delle ferie non godute costituisce un obbligo giuridico dell’Amministrazione, non un’eventuale discrezionalità. Il personale supplente precario può far valere tale diritto:

  • con istanza di pagamento in autotutela all’Ufficio scolastico o all’istituto scolastico;
  • o, in caso di inerzia, con ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente.

Il principio è ormai consolidato: “L’impossibilità di fruire delle ferie per scadenza del contratto integra una causa imputabile al datore pubblico; il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione ordinaria.” (Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21780/2021)

Il supplente che abbia lavorato fino al 30  giugno non può godere delle ferie per impossibilità oggettiva. La prova del mancato godimento si ricava dai contratti e dalla cessazione del servizio, e l’Amministrazione è obbligata a corrispondere l’indennità sostitutiva ex art. 2109 c.c., con interessi e rivalutazione. Si tratta di un diritto pienamente esigibile e tutelato anche a livello comunitario, destinato a porre fine a una forma persistente di disuguaglianza fra personale di ruolo e docenti precari.

Avvocato Angela Maria Fasano, esperta in diritto scolastico