Elenchi regionali per il ruolo, un aspetto di particolare interesse, da parte dei docenti, è quello relativo alla casistica relativa alla parità di punteggio tra candidati. In attesa che venga, finalmente, pubblicato il decreto attuativo di quanto previsto da DL 45/2025, convertito nella Legge 79/2025, come strumento aggiuntivo per coprire posti che restano vacanti solo dopo che sono state esaurite le graduatorie concorsuali, è opportuno precisare che, in caso di parità di punteggio, verranno applicati i titoli di preferenza, secondo le regole previste per i concorsi pubblici.

Parità di punteggio negli elenchi regionali: quali regole si applicano

L’esperta di normativa scolastica, Sonia Cannas, ha ribadito questo aspetto nel corso di un suo intervento a Orizzonte Scuola. I titoli di preferenza sono quelli già previsti dalla normativa generale sui concorsi pubblici e trovano applicazione, naturalmente, anche in ambito scolastico, come avviene, ad esempio, per le GPS. Questi tengono conto di situazioni personali, familiari o di servizio, con l’obiettivo di dirimere le parità in modo oggettivo e trasparente.

Titoli di preferenza e il criterio dell’età anagrafica

I titoli di preferenza opereranno, negli elenchi regionali, esclusivamente a parità di punteggio: l’elenco è gerarchico, secondo l’ordine di importanza disposto dall’ex art. 5, comma 4, del DPR n. 487 del 9 maggio 1994. Sonia Cannas, in relazione al criterio ha precisato che l’età anagrafica è sì un criterio di precedenza, ma solo residuale. In pratica, l’età anagrafica non decide automaticamente la graduatoria e viene presa in considerazione solo dopo l’applicazione di tutti gli altri titoli di preferenza previsti dalla legge. Questo significa che l’aspirante più giovane passa avanti solo se la parità di punteggio non può essere risolta in altro modo.