Il Tribunale del lavoro di Trapani ha emesso una nuova sentenza che conferma il diritto dei docenti precari alla monetizzazione delle ferie non godute. Il giudice ha accolto il ricorso presentato dai legali di Anief, stabilendo un risarcimento di 828,56 euro per un insegnante con un contratto a tempo determinato.
Ferie non godute: cosa dice la legge
Il tribunale ha sottolineato che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a prescrizione decennale, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3021/2020. Questo significa che i docenti precari hanno dieci anni di tempo per richiedere il pagamento delle ferie non fruite.
Un punto centrale della decisione riguarda il calcolo dei giorni di ferie: il giudice ha stabilito che devono essere considerati anche i giorni tra la fine delle lezioni (8-10 giugno) e la scadenza del contratto (30 giugno). Questa interpretazione si basa sulla direttiva 2003/88/CE, che tutela il diritto alle ferie retribuite e vieta la loro perdita automatica senza un’adeguata informazione da parte del datore di lavoro.
Anche le festività soppresse vanno retribuite
Un ulteriore aspetto affrontato dalla sentenza riguarda le festività soppresse. Il giudice ha preso atto di un recente orientamento della Cassazione (ordinanza n. 8926/2024), secondo cui queste giornate devono essere assimilate alle ferie e quindi monetizzate se non fruite.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ribadito che i docenti precari hanno diritto al pagamento delle ferie non godute, purché il dirigente scolastico non abbia mai sollecitato la loro fruizione. Inoltre, ha invitato tutti coloro che hanno subito una decurtazione salariale per ferie non retribuite a presentare ricorso, sottolineando che le somme sottratte possono superare anche i 10.000 euro. Chi vuole far valere i propri diritti deve agire tempestivamente: la prescrizione decennale imposta dalla Cassazione con la sentenza n. 3021/2020 impone ai lavoratori di non attendere troppo prima di avviare le pratiche legali.
