Sono tanti i dubbi in merito alle gite scolastiche e alla vigilanza che spetta ai docenti. Riproponiamo un quesito in redazione su questa tematica. Un lettore ci ha scritto: “Buonasera, ho letto gli articoli sulla responsabilità del docente in gita scolastica. Mi chiedo: ma anche nelle ore notturne la vigilanza è obbligatoria? Cioè, cosa si dovrebbe fare? Non dormire o programmare dei turni di veglia?”. Al quesito risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Gite scolastiche e vigilanza del docente
L’avvocato Altieri scrive: La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni, di cui si è già approfonditamente parlato, sono un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio, e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere della vigilanza. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).
L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Invero, fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza sono, ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Le visite guidate e i viaggi di istruzione “si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola” (C.M. 14 agosto 1991, n. 253).
La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291, (non più in vigore a seguito dell’entrata in vigore della successiva nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209) chiarisce che “L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio” che determina il conseguente “obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità” contemplate in particolare dagli articoli 2047 e 2048 c.c., con riferimento all’incolumità degli studenti ed anche ai potenziali danni a cose.
Sentenza Corte di Cassazione e conseguenze
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012 ha precisato che la prestazione di vigilanza dell’istituto, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari in quanto il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l’intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell’individuo, impone di limitare l’entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un’attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell’intimità della propria stanza di albergo.
Tuttavia, il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, comporta che all’istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni. Invero, la prevedibile circostanza che i minori, lasciati necessariamente soli in orario notturno, possano compiere atti sconsiderati, imporrebbe un obbligo di diligenza “preventivo” nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non devono “né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni”.
Per l’effetto l’istituzione deve dimostrare di avere compiuto tali controlli preventivi ed impartito le conseguenti istruzioni agli allievi. Conseguentemente, la Corte, nella medesima sentenza, ha escluso per i docenti l’obbligo di adottare “atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza”.