Una nuova e importante pronuncia del Tribunale del Lavoro di Napoli, datata 18 giugno 2025, ha riconosciuto il diritto di un docente all’attribuzione dei 12 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il servizio militare obbligatorio, anche se svolto in assenza di un contratto scolastico (“non in costanza di nomina”).
Il servizio militare vale sempre nelle GPS: sentenza contro l’O.M. 88/2024
La causa è stata patrocinata dallo Studio Legale Esposito Santonicola, che ha ottenuto una disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 in quanto contrastante con le fonti normative primarie e con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sentenza n. 8586/2024).
Il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento del punteggio, sostenendo che il servizio fosse valutabile solo se prestato durante un incarico scolastico attivo. Il giudice ha invece stabilito che tale limitazione è illegittima, basandosi sul principio che il servizio militare è “valido a tutti gli effetti” (art. 485, comma 7, D.Lgs. 297/1994). Questa decisione obbliga l’Amministrazione a correggere il punteggio del docente per le classi di concorso B019 e ADSS (sostegno), migliorando così le sue possibilità di ricevere incarichi annuali o temporanei.
Ordinanza ministeriale contro leggi dello Stato
Il cuore del contenzioso giuridico riguarda il contrasto tra una fonte normativa secondaria (O.M. 88/2024) e le leggi dello Stato e i principi costituzionali. La giurisprudenza ha stabilito che l’ordinanza ministeriale non può introdurre condizioni limitative non previste dalle leggi primarie.
Tabella riassuntiva delle norme in conflitto
| Fonte Normativa | Posizione sul servizio militare “non in costanza di nomina” | Status giuridico e rilevanza |
|---|---|---|
| O.M. 88/2024, Art. 15, c. 6 | Non riconosce i 12 punti se il servizio non è prestato durante un incarico scolastico | Fonte secondaria, disapplicata dal giudice per contrasto con norme superiori |
| D.Lgs. 297/1994, Art. 485, c. 7 | “Valido a tutti gli effetti” | Fonte primaria, norma speciale per il settore scolastico |
| D.Lgs. 66/2010, Art. 2050 | Servizio valutabile nei concorsi pubblici | Fonte primaria, norma generale interpretata dalla Cassazione |
| Cassazione, Sent. n. 8586/2024 | Sempre valutabile, anche senza rapporto attivo | Giurisprudenza di legittimità vincolante |
| Tribunale di Napoli, Sent. n. 4878/2025 | Attribuisce 12 punti al docente ricorrente | Sentenza di merito applicativa del principio della Cassazione |
Il servizio militare premia anche senza incarico
Nel caso concreto, il docente tecnico-pratico aveva svolto il servizio militare tra il 1989 e il 1990, dopo il diploma, ma prima di ricevere qualunque incarico scolastico. Il Ministero aveva negato il punteggio in fase di aggiornamento delle GPS 2024/26. Il giudice del lavoro, Manuela Montuori, ha accolto il ricorso applicando i principi già affermati dalla Corte Suprema:
- Il servizio militare è un dovere costituzionale (art. 52 Cost.) e non può penalizzare chi lo ha assolto.
- L’interpretazione restrittiva dell’art. 2050 del Codice Militare da parte del Ministero è “testualmente illogica”.
- La “costanza di nomina” non è richiesta dalla legge, quindi non può essere imposta da una norma amministrativa.
Con la sentenza n. 4878/2025, il Tribunale ha:
- Riconosciuto al docente il diritto ai 12 punti per GPS (sia per la classe B019 sia per ADSS).
- Ordinato al Ministero la rivalutazione del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria.
