La recente pronuncia del Tribunale del Lavoro di Napoli, è stata emessa in risposta al ricorso presentato da un docente specializzato della scuola secondaria di secondo grado, affidato ai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Il ricorso ha posto l’attenzione su una serie di questioni riguardanti l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24. Il docente, ha presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli.
Le contestazioni
Il nucleo della controversia verteva sulla mancata assegnazione dell’incarico nonostante il punteggio superiore e la condizione di invalido civile ai sensi della legge 68/99. L’interessato aveva espresso preferenze per nomine in scuole specifiche, vantando, tra l’altro, il possesso di un punteggio superiore rispetto ad altri candidati che hanno ottenuto l’incarico. Inoltre, il docente, riconosciuto come invalido civile ai sensi della legge 68/99, sosteneva che l’amministrazione scolastica avesse ignorato la sua condizione di riservista, in violazione del diritto alla precedenza nell’attribuzione della supplenza. Impugnata anche la collocazione in coda alla graduatoria (I Fascia G.P.S., Sottofascia F1B, elenchi aggiuntivi), nonostante un punteggio di 62, che avrebbe garantito il posizionamento più favorevole.
GPS e posizionamento errato
La decisione della Giudice Stefania Borrelli ha sottolineato l’illegittimo inserimento “in coda” del docente nella graduatoria provinciale (GPS), nonostante un punteggio di 62 che avrebbe garantito un posizionamento più favorevole. Il magistrato ha rilevato che, con un posizionamento corretto, l’assegnazione dell’incarico sarebbe avvenuta già con il primo bollettino di nomina del 09/09/2023. Il ricorso si basava su tre principali aspetti giuridici:
- Violazione dei principi costituzionali: La sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale, che sancisce l’inserimento “a pettine” nelle graduatorie e riconosce l’importanza del principio del merito, è stata citata come fondamento legale. La decisione giudiziaria ha evidenziato la contrarietà delle azioni dell’amministrazione scolastica a questi principi.
- Violazione del diritto alla precedenza: Il docente, riconosciuto come invalido civile, sosteneva la violazione del diritto alla precedenza nell’attribuzione della supplenza ai sensi della legge 68/99. La Giudice Borrelli ha ritenuto fondato questo aspetto, riconoscendo la priorità del docente rispetto ad altri candidati.
- Violazione del principio meritocratico: La giudice ha contestato l’illegittima suddivisione della prima fascia (F1) in “F1A e F1B”, poiché anteponeva il dato cronologico al punteggio meritocraticamente acquisito. Questo ha rappresentato una violazione del principio meritocratico, come sottolineato nella sentenza.
“Gli incarichi per “ADSS” sono stati assegnati a docenti con punteggio fino a 44 punti, laddove l’istante possiede 62 punti; …trattasi di incarichi riferiti a scuole rientranti nelle preferenze espresse dal ricorrente…” ha osservato il Giudice.
Accoglimento del ricorso
“Il ricorso va accolto…P.Q.M…. ordina alla P.A. resistente di collocare ….nella prima fascia GPS Sostegno della provincia di Napoli, codice d’insegnamento ADSS, ai fini della stipula del contratto a termine, con il punteggio a lui spettante in base ai titoli posseduti; condanna il Ministero e le diramazioni periferiche (U.S.R. Campania/A.T.P. Napoli) a porre in essere tutte le conseguenti determinazioni finalizzate alla stipula di tale contratto alla luce delle preferenze espresse in domanda” ha decretato il Tribunale.