Condanna per un reato ostativo all’assunzione in qualità di docente e conseguente esclusione dalle GPS: quali possibilità ci sono? Un lettore scrive: “Salve, ero iscritto nelle graduatorie gps II fascia ed ero introdotto bene nelle scuole con supplenze a fine anno e al 31/8 con cattedra completa. Ho commesso uno sbaglio e il provveditore mi ha escluso dalle graduatorie. Sono in attesa di un processo penale con due mesi di lavori socialmente utili e una richiesta di revisione del procedimento. Vi chiedo se è possibile fare domanda per un nuovo inserimento, se i procedimenti e la condanna (ad oggi) possa essere ostativa o meno, inoltre, a parere degli avv. di scuola informa se vi sono reali possibilità di essere chiamati (visto il pregresso), oppure difficilmente tenderanno a prendere in considerazioni tali domande. Fermo restando la disponibilità dei posti nella provincia cui si fa riferimento.” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Obbligo di dichiarazione delle condanne penali
Dalla lettura del quesito posto dal lettore emerge che lo stesso è stato condannato per un reato ostativo all’assunzione in qualità di docente. Dunque, il Dirigente dell’Atp lo ha escluso dalle GPS. Come abbiamo già avuto modo di dire in risposta ad altro quesito, la condanna definitiva per un reato ostativo all’assunzione di incarichi di supplenza esclude ogni possibilità di attribuzione futura di incarico. Ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 7, comma 4 lett. c) (che senz’altro verrà inserito anche nella prossima O.M.), indica, tra le varie dichiarazioni che l’aspirante deve rendere in sede di presentazione della domanda di inserimento, quella relativa a “le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura”.
Casi di esclusione della dichiarazione
Vi sono tuttavia dei casi di esonero dell’obbligo dichiarativo di condanne. Invero, l’art. 28, comma 8, DPR 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) stabilisce che “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1”. Si tratta dei seguenti casi:
- a) coloro nei cui confronti il reato risulta estinto o depenalizzato;
In tali fattispecie è lo stesso provvedimento giudiziale dichiarativo dell’estinzione del reato o della sua depenalizzazione annotata sul casellario che sancisce l’irrilevanza penale della fattispecie di reato. L’estinzione del reato opera come una sorta di “abrogatio criminis” estinguendo non solo il reato ma anche l’esecuzione e gli effetti penali della condanna.
- b) coloro che hanno riportato una condanna per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c) coloro che hanno riportato condanna ex art. 445 cpp (c.d. patteggiamento) nelle ipotesi previste dal II comma, che recita espressamente: “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore ai due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto…, l’imputato non commette un delitto della stessa indole… In questo caso si estingue ogni effetto penale …”
E’ l’interessato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione
Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare l’annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento. E’ l’interessato a dover ricorrere al giudice dell’esecuzione; se lo stesso accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2., viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede all’annotazione nella scheda. La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione. Si determina soltanto una annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza. Quanto al beneficio della non menzione giova ricordare che esso vale solo per il privato non per il pubblico, pertanto questo beneficio non esonera l’aspirante supplente dall’obbligo di dichiarazione della condanna conseguita.
La riabilitazione
Uno dei casi di estinzione del reato è la riabilitazione prevista dall’art. 178 c.p.,ai sensi del quale “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”. La riabilitazione è concessa se:
- la pena principale dev’essere già stata scontata per intero oppure essersi estinta in altro modo;
- il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- è trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui la pena principale è stata eseguitache a seconda dei casi può di 3, 8 0 10 anni.
Non può essere concessa se:
- il condannato è sottoposto a misure di sicurezza;
- se non ha provveduto all’integrale risarcimento del danno subito dalle vittime del reato.
La riabilitazione è revocata se “la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un’altra pena più grave” (art. 180 c.p.)
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, e in assenza di cause di estinzione del reato, per il lettore non vi saranno reali possibilità di ottenere supplenze, anche qualora dovesse presentare la domanda di inserimento.