Nel complesso sistema delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, la rincorsa a un posizionamento favorevole spinge costantemente i docenti a valutare l’effetto dei titoli culturali posseduti. Un tema di grande interesse per gli insegnanti specializzati sul sostegno o in via di specializzazione riguarda il valore dell’abilitazione all’insegnamento su posto comune quando viene fatta valere nelle graduatorie di sostegno. Capire esattamente in che modo e in quale misura questo titolo incida sul punteggio finale è fondamentale per pianificare le proprie scelte formative ed evitare delusioni al momento dell’aggiornamento delle graduatorie.
La traslazione del titolo di abilitazione nelle graduatorie del sostegno
L’abilitazione su materia conseguita per una specifica classe di concorso comune non costituisce il titolo di accesso per le graduatorie di sostegno, dove il requisito principale rimane la specializzazione conseguita tramite il TFA, ovvero il Tirocinio Formativo Attivo. Tuttavia, il sistema delle tabelle di valutazione allegate all’Ordinanza Ministeriale consente di far valere l’abilitazione disciplinare come titolo culturale aggiuntivo nelle graduatorie di sostegno. In questo contesto, il punteggio che spetterebbe all’abilitazione nella propria classe di concorso originaria viene traslato direttamente sulla graduatoria del sostegno, garantendo un incremento che può raggiungere un tetto massimo di ben 36 punti complessivi.
La composizione del punteggio tra votazione ed esame finale
Per comprendere come si arrivi alla cifra massima di 36 punti, occorre analizzare la struttura con cui viene calcolato il punteggio dell’abilitazione disciplinare. Una prima quota del punteggio viene attribuita in base alla votazione finale conseguita nell’esame di abilitazione. Tale votazione viene rapportata a una scala proporzionale che assegna un punteggio base crescente a seconda del voto finale ottenuto dal candidato. A questa valutazione legata al merito dell’esame si somma poi una componente fisso-strutturale estremamente rilevante, determinata dalla natura del percorso formativo intrapreso.
Il bonus fisso legato ai nuovi percorsi abilitanti universitari
I percorsi universitari di abilitazione attivati in applicazione della Riforma del reclutamento riconoscono un bonus aggiuntivo consistente. Questa premialità specifica, che ammonta a 24 punti fissi per i percorsi abilitanti attuali, va ad aggiungersi direttamente ai punti derivanti dal voto di abilitazione. È proprio la combinazione tra i punti spettanti per il voto e i 24 punti di bonus previsti dalla tipologia di percorso che consente al docente di sfiorare o raggiungere la soglia dei 36 punti totali. Tale meccanismo rende il conseguimento di un’abilitazione su materia una delle strategie più efficaci in assoluto per scalare le graduatorie del sostegno.
Le regole sul possesso del titolo e il nodo della riserva
Un aspetto procedurale su cui i docenti devono prestare la massima attenzione riguarda le modalità e i tempi di dichiarazione del titolo nelle graduatorie. Mentre per l’inserimento con riserva nelle graduatorie di prima fascia è consentito dichiarare il titolo in itinere entro le scadenze fissate dal Ministero per l’ottenimento effettivo, la valutazione dell’abilitazione come titolo culturale aggiuntivo richiede il pieno possesso del titolo entro la data di scadenza della domanda. Di conseguenza, se l’abilitazione non è ancora stata conseguita a titolo definitivo al momento della chiusura delle istanze, essa non potrà essere valutata per l’attribuzione dei punti aggiuntivi nel sostegno per quel determinato biennio di validità delle graduatorie, rinviando il beneficio al successivo aggiornamento.