Assenze per malattia
Assenze per malattia

Il periodo di comporto è il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio, nel quale il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento del dipendente. Trascorso tale periodo, è possibile recedere dal contratto. La durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. Che dire dei docenti? Una lettrice pone una domanda sulla propria situazione personale, a cui risponde l’Avvocato Gianfranco Nunziata.

Malattia e periodo di comporto: il quesito

Calcolo del periodo di comporto nella malattia dei docenti. “Sono un insegnante di scuola superiore in ruolo dal 2023 nonostante i miei attuali 64 anni. Mentre ero a scuola ho avuto un episodio ischemico con conseguente ricovero dall’ 11/4/24 sino al 24/4/24 e poi  dimissioni  “protette” che, salvo diverse indicazioni, hanno durata di 30gg solari. E’ stato attivato “Ospedale virtuale”   che si è protratto dal giorno 3/5/25  sino al giorno 18/7/24. Ho avuto due ulteriori ricoveri per i seguenti periodi: 

  • dal 7/5/24  al  16/7/24
  • dal 4/11 al 11/11/2024

Ho  la 104 con art. 3 comma 3 e, dopo aver fatto domanda per pensione anticipata per inabilità al lavoro, l’INPS mi ha dato inabilità assoluta sino a giugno 2025, da rivalutare per assegnazione inabilità assoluta definitiva. Come vanno calcolati i giorni di comporto? È corretta la decurtazione dello stipendio?”

Il calcolo del periodo di comporto

L’Avvocato Nunziata spiega che l’art. 17 del CCNL 2006/2007 stabilisce: Il periodo di comporto è 18 mesi. I secondi 18 mesi invece sono non  frazionabili e considerati come periodo di aspettativa non retribuita. Pertanto, la retribuzione che sarà percepita è:

  • 100% durante i primi 9 mesi,
  • 90% per i successivi 3 mesi,
  • 50% per i restanti 6 mesi.

Quindi, per stabilire il trattamento economico da applicare occorre verificare quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso, cioè occorre andare a ritroso. Da precisare che dal periodo di comporto occorre non considerare:

  • I giorni di malattia per i quali sussiste una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.;
  • le assenze relative a gravi patologie, che richiedono terapie invalidanti, sono escluse dal calcolo del periodo di comporto e danno diritto all’intera retribuzione