Si è concluso il secondo incontro tra Amministrazione e sigle sindacali tenutosi nel corso della mattina di oggi, 21 febbraio: si è giunti alla firma dell’accordo integrativo del CCNI 2022/25. Essendo il contratto ancora valido, l’ordinanza ministeriale che disciplinerà la mobilità 2024 del personale scolastico rispecchierà quella dello scorso anno. La pubblicazione del testo avverrà a breve. Vediamo qui di seguito chi non sarà soggetto ai vincoli di permanenza ma potrà usufruire delle deroghe.
Chi potrà usufruire delle deroghe ai vincoli e partecipare alla mobilità 2024
Ciò che ha preoccupato e preoccupa il personale scolastico sono da sempre stati i vincoli triennali: in un precedente articolo abbiamo visto chi tra il personale docente resterà vincolato. Da Bruxelles, infatti, come sappiamo non è arrivato nessun risposta positiva, al meno per il momento, in merito alla loro rimozione o deroga per il prossimo anno scolastico. Tuttavia, ci sono delle categorie ben precise che in base a quanto stabilito a livello legislativo potranno partecipare alla mobilità 2024. Il CCNI, infatti, ha recepito le deroghe previste già dal CCNL 2019/21. Pertanto, potranno presentare domanda di trasferimento anche
- i genitori, anche se adottivi ed affidatari, di figlio di età inferiore a 12 anni;
- chi si trova nelle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- chi può beneficiare dei riposi e dei permessi previsti dall’art.42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di caregivers.
Chi sono i caregivers
I caregivers, pertanto, potranno partecipare alla mobilità 2024. Ma chi è incluso in questa categoria? Nello specifico si tratta del coniuge, della parte di un’unione civile, del convivente di fatto convivente con il soggetto con disabilità in situazione di gravità , accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, legge 104 del 1992.
Nel caso mancasse questa figura, per decesso o a causa di patologie invalidanti, i caregivers sarebbero il padre o la madre anche adottivi. In assenza dei genitori, ha diritto a fruire della deroga uno dei figli conviventi. Se questi dovessero mancare, ne beneficerebbe uno dei fratelli o delle sorelle conviventi: nel caso in cui anche questi ultimi venissero meno, il diritto passerebbe al parente o l’affine entro il terzo grado convivente.