Un numero crescente di Dirigenti Scolastici del Sud, in servizio da anni lontano dalle proprie famiglie, si trova oggi di fronte a una possibile svolta nella mobilità interregionale. La sentenza n. 06842/2025 del T.A.R. Campania, pubblicata il 21 ottobre 2025, ha infatti messo in discussione la presunta “saturazione dell’organico regionale”, principale motivo con cui il Ministero dell’Istruzione ha rigettato numerose domande di trasferimento verso la Campania.

La sentenza del TAR Campania riaccende la speranza dei dirigenti

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso della Regione, rilevando che il calcolo dell’organico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025 era stato effettuato su dati non aggiornati della popolazione studentesca. Il Ministero aveva basato la propria stima su 746.620 alunni, mentre i dati ufficiali del “Focus: principali dati della scuola – Avvio anno scolastico 2024/2025” indicavano 787.901 studenti. Una differenza di oltre 23.000 iscritti, che si è tradotta in un sottodimensionamento dell’organico di circa 25 posti dirigenziali in meno rispetto al fabbisogno reale della Campania.

Da questa discrepanza – spiega l’Avvocato Esposito – nasce un principio giuridico fondamentale: l’aggiornamento dell’organico è un dovere, non una facoltà dell’Amministrazione. Quando i dati ufficiali mostrano variazioni significative, la discrezionalità amministrativa “si assottiglia fino quasi a svanire”.

Il diritto alla mobilità per i Dirigenti Scolastici

La decisione del T.A.R. Campania apre dunque la strada a nuovi ricorsi contro i dinieghi di mobilità motivati dalla presunta “saturazione” dei posti. Secondo la sentenza, infatti:

  • la saturazione dell’organico non può essere considerata valida se si basa su dati sottostimati;
  • l’Amministrazione aveva l’obbligo di aggiornare i numeri e individuare i posti realmente vacanti;
  • il diniego di mobilità fondato su una “saturazione” inesatta è illegittimo;
  • i dirigenti hanno diritto alla rivalutazione delle domande di trasferimento alla luce dei dati reali.

A rafforzare questa interpretazione interviene l’art. 10-bis del D.L. 45/2025, che ha previsto la mobilità straordinaria per l’anno scolastico 2025/2026, imponendo la disponibilità del 100% dei posti vacanti in ciascuna regione. Un obbligo chiaro, che supera la discrezionalità amministrativa e impone agli Uffici Scolastici di rendere effettive le disponibilità.

Per i dirigenti con invalidità superiore ai due terzi, come nel caso di un quesito rivolto allo Studio Legale Esposito Santonicola, la legge riconosce inoltre un diritto di precedenza nella scelta della sede. Pertanto, laddove l’Amministrazione abbia respinto la domanda limitandosi a invocare la saturazione, la sentenza del T.A.R. Campania costituisce oggi una base giuridica solida per chiedere la rivalutazione della mobilità e ottenere il rientro nella propria regione di origine.