Una nuova ed importante sentenza è stata emessa dalla Magistratura del Lavoro che ha censurato il funzionamento del sistema informatico (algoritmo) nell’attribuzione delle supplenze da GPS. Sulla vicenda ci siamo ampiamente soffermati, ribadendo fermamente l’illegittimità dell’operato del MIM nel considerare rinunciatario l’aspirante ad incarichi di supplenza che, avendo limitato nella domanda informatizzata il numero delle preferenze e non avendo la fortuna di essere individuato nel primo turno di nomina per mancanza di disponibilità nelle sedi richieste, è stato poi considerato rinunciatario nei successivi turni di nomina e, addirittura, per l’intera procedura assunzionale. Sul punto, si è pronunciato anche il Tribunale di Ravenna con sentenza del 05.12.2023 il quale ha accolto integralmente le difese proposte dall’Avv. Maria Rosaria Altieri in favore di una docente pretermessa da un incarico di supplenza al 30 giugno e costretta ad accontentarsi di supplenze brevi, peraltro ad orario inferiore all’orario di cattedra.
In particolare il Giudice, dott. Dario Bernardi, partendo dall’esame dell’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022, ha chiarito che la ricorrente, avendo limitato le preferenze ad un numero inferiore al massimo esprimibile, ossia 150, ha chiaramente rinunciato alla sede e non all’incarico: incarico che, per vero, non è risultato infatti mai essere stato assegnato a favore della docente. Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione là dove ha portato all’estromissione della ricorrente da turni successivi di assegnazione di cattedre solamente in ragione del fatto che la docente, nel proprio turno di nomina, non ha conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le proprie preferenze.
Estromissione che ha comportato altresì l’illegittimo “scavalcamento” della propria posizione a favore di altri aspiranti, collocati in graduatoria in posizione deteriore alla propria. Il Giudice ha quindi affermato che l’avvenuta estromissione della ricorrente dall’intera procedura di assegnazione delle supplenze è da ritenersi totalmente illegittima, in quanto contrastante sia con la lettera che con la ratio della vigente normativa.
Le conclusioni del tribunale sull’algoritmo GPS
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere una supplenza al 30 giugno tra quelle indicate nella domanda telematica ed ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perse in termini di durata della supplenza (fino al 30 giugno) ed in termini di orario di servizio (18 ore settimanali), con contestuale condanna alla refusione delle spese di giudizio.
Ma la particolarità di questa sentenza risiede nel fatto che il Tribunale, alla luce della modifica normativa intervenuta in tema di ricostruzione di carriera ai sensi del D.L. n. 69/2023 convertito in L. n. 103/2023, ha affermato il diritto al riconoscimento dell’intera anzianità relativa al contratto omesso anche al di là dell’eventuale maturazione del riconoscimento dell’anzianità oltre i 180 giorni.
Avvocato Maria Rosaria Altieri