Vincolo triennale per i neoassunti immessi in ruolo da GPS: come si calcola la decorrenza? Una lettrice ci chiede: ‘Chi ha svolto il corso tfa sostegno nel 2021-22 e l’anno di prova nel 2022-23 e quindi assunto a tempo indeterminato da gps sostegno 1 fascia a settembre 2023, con assegnazione provvisoria ottenuta nello stesso anno di immissione ruolo 2023/24, ha vincolo triennale? Può fare domanda di mobilità?’ Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La disciplina delle nomine in ruolo da GPS

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice è necessario esaminare due normative specifiche: la normativa sulle assunzioni dalle GPS sostegno e la normativa sul vincolo triennale nella mobilità. Quanto alle assunzioni dalle GPS sostegno (che come sappiano, ad oggi, non sono state prorogate per il prossimo a.s.), ricordiamo che la procedura di assunzione in ruolo da GPS nasce come procedura straordinaria nel periodo della pandemia prevista per l’a.s. 2021/22 dall’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con modificazioni in L. 23 luglio 2021 n. 106) sia per posto comune che per posto di sostegno.

Articolo 59

Detta procedura è stata prorogata limitatamente all’assunzioni sul sostegno per l’a.s. 2022/23 dall’art. 5 ter del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (conv. con modificazioni in L. 25 febbraio 2022, n. 15), nonché per l’a.s. 2023/24 dall’art. 5, comma 5, del D.L. 22 aprile 2023 n. 44 (conv. con modificazioni in L. 21 giugno 2023, n. 74). Il citato art. 59, dopo aver disposto al comma 4 che in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, al comma 8 recita che:

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in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”. Dunque, il principio fissato dalla normativa appena menzionata è che per le assunzioni in ruolo da GPS la nomina giuridica del contratto a tempo indeterminato, una volta superata la disciplinare, decorre dalla nomina a tempo determinato. Conseguentemente la nostra lettrice risulta assunta in ruolo dall’a.s. 2022/23.

La disciplina del vincolo triennale ai fini della mobilità

Il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti negli ultimi anni è stato introdotto dall’art. 58, comma 2, lett. f), del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (conv. con modificazioni in L. 23 luglio 2021 n. 106) che ha modificato l’art. 399, comma 3l, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico in materia di istruzione), a valere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021. Successivamente D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (conv. con modificazioni in L. 29 giugno 2022 n. 79), ha previsto un nuovo vincolo di permanenza triennale a valere dalle immissioni in ruolo disposte per l’a.s. 2022/23.

Il D.L. 22 aprile 2023 n. 44 (conv. con modificazioni in L. 21 giugno 2023 n. 74), modificando nuovamente l’art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/94 nonché l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, ha rinviato il vincolo triennale di un anno, facendolo decorrere dalle nomine in ruolo dell’a.s. 2023/24. Attualmente il citato art. 399, comma 3, del D. Lgs. 294/1994 recita che “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

Il comma 5

Quest’ultima norma dispone che: “5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo”.

La risposta al quesito

Dunque, stando al chiaro dettato normativo della norma appena citata il vincolo triennale si applica alle assunzioni in ruolo disposte a partire dall’a.s. 2023/24. Alla luce della disciplina come sopra illustrata nel dettaglio, la nostra lettrice potrà certamente presentare domanda di trasferimento in quanto il vincolo triennale si applica per le assunzioni in ruolo disposte a decorrere dall’a.s. 2023/24, mentre lei è stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23.