L’istituzione degli elenchi regionali docenti introduce una nuova modalità di utilizzo degli idonei dei concorsi banditi dopo il 2020. Si tratta di uno strumento che interviene in coda alle procedure ordinarie di reclutamento, con regole precise su accesso, priorità e vincoli, destinato a incidere sulle future immissioni in ruolo.

Chi può presentare domanda per gli elenchi regionali

Possono presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali tutti i docenti che abbiano superato le prove di una procedura concorsuale ordinaria bandita dopo il 1° gennaio 2020, compresi quindi gli idonei. Rientrano, nello specifico, i candidati che hanno superato:

  • Concorsi ordinari 2020 (DD 498 e 499 del 21 aprile 2020)
  • Concorso STEM 2022 (DD 252/2022)
  • Concorso educazione motoria primaria (DD 1330/2023)
  • Concorso PNRR1 (DD 2575 e 2576/2023)
  • Concorso PNRR2 (DD 3059 e 3060/2024)

La domanda può essere presentata in una sola regione a scelta, senza che ciò comporti il depennamento dalla procedura concorsuale della regione di origine.

Come si presenta la domanda e durata degli elenchi

La domanda di inserimento negli elenchi regionali docenti dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma ministeriale Concorsi e procedure selettive.

I candidati avranno 19 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per presentare l’istanza. Al momento non sono indicate date ufficiali, ma l’apertura della funzione è prevista a primavera inoltrata. Gli elenchi hanno validità annuale. Questo significa che, negli anni successivi, sarà possibile scegliere una regione diversa per un nuovo inserimento.

Come sono strutturati gli elenchi e in che ordine vengono utilizzati

Gli elenchi regionali sono organizzati:

  • per singola classe di concorso o posto
  • secondo la cronologia delle procedure concorsuali superate

A prescindere dal punteggio ottenuto, viene data priorità a chi ha superato i concorsi ordinari 2020, seguiti a scalare dai concorsi successivi fino al PNRR2.

Il punteggio considerato è esclusivamente quello delle prove concorsuali (scritto + orale). Gli elenchi vengono utilizzati solo dopo:

  1. Vincitori di qualsiasi procedura concorsuale
  2. Idonei nel limite del 30% dei concorsi PNRR
  3. Elenchi regionali

Le nomine da prima fascia sostegno potranno quindi avvenire solo in coda agli elenchi regionali.

Esclusioni, vincoli e obblighi in caso di nomina

Non possono presentare domanda di inserimento negli elenchi regionali i docenti che abbiano:

  • un contratto a tempo indeterminato
  • un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno, vincitori PNRR senza abilitazione)

In caso di nomina da elenco regionale:

  • il docente ha 5 giorni di tempo per accettare
  • si applica il vincolo triennale di permanenza nella sede assegnata, con le deroghe previste dal contratto di mobilità
  • non è possibile accettare incarichi a tempo determinato nello stesso anno scolastico

Per i candidati dei concorsi PNRR privi di abilitazione, resta l’obbligo di conseguire i 30 CFU entro l’anno scolastico della nomina, con rinvio dell’anno di prova all’anno successivo. Il decreto definitivo non è ancora stato pubblicato e potrebbe subire modifiche a seguito del parere del CSPI, anche in relazione a una possibile valutazione aggiuntiva di titolo di laurea e servizio. LA SCHEDA GILDA DEGLI INSEGNANTI.