Percorsi abilitanti per abilitati da 30 CFU. In attesa dell’avvio, sono diverse le domande giunte in redazione. Tra queste, riportiamo quelle di una lettrice che ci ha scritto: “Gentilissima avvocatessa, in merito ai percorsi abilitanti da 30 cfu per docenti di ruolo ingabbiati come me, è mio desiderio porLe una domanda: qualora i corsi abilitanti fossero banditi, sarebbe possibile abilitarsi per due classi di concorso?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Le caratteristiche del percorso da 30 CFU per abilitati o specializzati
I corsi per il conseguimento di altra abilitazione da parte di coloro che sono in possesso di abilitazione per altro grado o per altra classe di concorso o di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, sono stati introdotti dall’art. 2 ter, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, e disciplinati dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023. Secondo il combinato di esposto di queste norme:
- detti corsi sono erogati dalle Università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso Centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata;
- i Centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire;
- i corsi possono essere svolti anche interamente on line, in modalità asincrona;
- non è previsto alcun tirocinio, né diretto, né indiretto;
- la prova finale consiste in una prova scritta e in una lezione simulata;
- il costo massimo è pari ad € 2.000,00 ed € 150,00 per la partecipazione alla prova finale;
- il percorso non è a numero chiuso, per cui vi partecipano tutti coloro che presentano la domanda di iscrizione.
Tempistiche di attivazione
Dopo mesi di incertezza sui tempi di attivazione, il MUR con la nota n. 2439 del 5 febbraio scorso, nel riaprire i termini per la presentazione da parte delle Università delle domande di accreditamento per i percorsi da 60 CFU con riferimento a talune classi di concorso che non avevano ottenuto alcuna offerta nonostante il fabbisogno comunicato dal MIM, ha colto l’occasione per comunicare che “con l’imminente accreditamento dei percorsi, si intende autorizzato anche l’avvio dei percorsi di cui all’art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA”. Tuttavia, bisogna attendere le indicazioni dei singoli Atenei sulla disponibilità all’avvio dei percorsi.
- Sul sito dell’Università di Bologna, ad es., si legge che, per ragioni di sostenibilità delle domande di iscrizione, l’Ateneo non avvierà i percorsi per abilitati/specializzati per l’a.a. 2023/24.
- L’Università di Torino ha dato il via alla preadesione.
Iscrizione a più corsi
Per rispondere al quesito posto dalla lettrice è necessario verificare preliminarmente se i corsi in parola siano a frequenza obbligatoria. In realtà, non vi è alcuna previsione sul punto con specifico riferimento ai percorsi da 30 CFU per abilitati/specializzati. Tuttavia, in mancanza di una specifica norma, si ritiene che debba trovare applicazione quanto previsto con riferimento ai percorsi da 60 CFU ed in particolare che:
- il percorso è a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2 bis, comma 1);
- per accedere alla prova finale di abilitazione è obbligatoria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7).
L’obbligo di frequenza esclude la possibilità di contemporanea iscrizione a più percorsi. Ciò in quanto il D.M. n. 930 del 29.07.2022, che in attuazione della L. 12 aprile 2022, n. 33 ha dettato disposizioni sulla contemporanea iscrizione a due corsi universitari, all’art. 3, ha stabilito che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.