E’ possibile frequentare un master di I livello post laurea e contemporaneamente il percorso abilitante da 60 CFU? E’ la domanda a cui risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri. Un lettore ci scrive: “Gentili signori mi sorge un dubbio che spero possiate fugare. Ovvero, io attualmente sono iscritto ad una università per conseguire un master di primo livello post laurea. Se dovessi decidere di frequentare anche un corso relativo ai 60 cfu per l’abilitazione all’insegnamento, nello stesso anno di corso, sarei in conflitto con il master?”

Percorsi da 60 CFU e la nuova normativa

Nel dare la risposta sulla possibilità di frequentare contemporaneamente master e percorso abilitante da 60 CFU, l’Avvocato scrive: La L. 12 aprile 2022 n. 33 ha introdotto le “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, consentendo una doppia iscrizione universitaria che in passato non era consentita. In particolare, l’art. 1, rubricato “Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria”, dispone che:

  • 1.Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  • 2. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  • 3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
  • 4. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

I limiti della doppia iscrizione universitaria

Il D.M. n. 930 del 29.07.2022, emanato in attuazione della L. 33/2022, nel disciplinare le modalità e i criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a corsi universitari, all’art. 3 dispone che “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”.

Caratteristiche del percorso da 60 CFU

Il percorso abilitante standard da 60 CFU, introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. D), del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, conv. con mod. in L. 29 giugno 2022 n. 79 è:

  • è a frequenza obbligatoria (D.lgs. n. 59/2017, art. 2bis, comma 1);
  • ha l’obbligo di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (DPCM del 4 agosto 2023, art. 7, comma 7) per accedere alla prova finale di abilitazione.

Alla luce delle disposizioni normative sopra citate il nostro lettore potrà iscriversi nello stesso a.a. al percorso abilitante da 60 CFU (che è a frequenza obbligatoria) solo se il master a cui è iscritto non è a frequenza obbligatoria o se la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.