Il CCNL 2019-21 sottoscritto all’Aran in maniera definitiva lo scorso 18 gennaio porta con sè una novità per i docenti precari: la possibilità di chiedere 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari. Apprendiamo che ogni segreteria scolastica, in merito alla loro concessione, ha agito e sta agendo nelle modalità più disparate, tra chi li ha concessi già ad inizio anno scolastico, con la sola ipotesi di CCNL sottoscritta, e chi invece oggi si sta rifiutando di concederli aspettando la pubblicazione del contratto in Gazzetta Ufficiale. La cosa certa è che, come abbiamo specificato in un precedente articolo, i permessi retribuiti sono ora attivi anche per i precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto (sono invece esclusi dal godimento i supplenti brevi), e lo sono con la firma definitiva del CCNL. Vediamo quindi come richiederli.
Permessi retribuiti: modalità di richiesta
La modalità di richiesta dei 3 giorni di permesso retribuito è la stessa di quanto è sempre stato previsto per i docenti di ruolo. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed educativo. La formulazione ampia e generica del precetto che parla di “motivi personali o familiari” esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo. Non è indicato, infatti, che i permessi debbano essere “debitamente” documentati. La clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Una volta presentata la richiesta il docente non deve attendere l’eventuale “concessione” del dirigente per poter fruire dei permessi, ma può assentarsi per i giorni stabiliti anche nell’eventualità che il dirigente dovesse rifiutare la fruizione degli stessi. L’“autocertificazione” che produce il dipendente è da intendersi come atta a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale e non come sostituzione di un documento “ufficiale”. Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 con la precisazione che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
Ricordiamo infine che i permessi retribuiti per motivi personali e familiari sono complessivamente di 3 giorni per ogni anno scolastico.