concorso
concorso

Molti docenti che hanno partecipato al Concorso PNRR3 si sono trovati di fronte a una doccia fredda: la commissione ha rivisto i punteggi, sottraendo i 12,50 punti previsti dal punto B.4.1 della tabella ministeriale per chi aveva superato in passato un concorso ordinario su una classe oggi accorpata, ma di grado scolastico diverso. Il caso รจ esploso in Piemonte, ma il principio in gioco riguarda potenzialmente migliaia di candidati in tutta Italia. La questione non รจ chiusa: la materia รจ all’esame del Consiglio di Stato e i rimedi non mancano.

PNRR3, cosa รจ successo: il riesame dell’USR Piemonte

L‘intervento dell’USR Piemonte รจ stato effettuato in osservanza del principio di uniformitร  di trattamento e nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Nel mirino c’รจ il punto B.4.1 della Tabella B allegata al DM n. 205/2023, che attribuisce 12,50 punti a chi abbia “l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto“.

Dopo una prima valutazione dei titoli per la classe di concorso AS12 โ€” Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado โ€” la Commissione piemontese ha comunicato, in seguito a segnalazioni e reclami, di aver modificato i punteggi, considerando valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione ascrivibile allo stesso posto per cui si concorre.

Il punto รจ il seguente: il DM n. 255/2023 ha accorpato le ex classi A-12 e A-22 nella nuova A-12, unificando le discipline letterarie di primo e secondo grado. Questo perรฒ โ€” secondo l’USR โ€” non significa che un concorso superato per il primo grado valga automaticamente come titolo valido per una selezione sul secondo grado, e viceversa.

L’interpretazione dello “specifico posto”: due letture a confronto

Il nodo รจ tutto giuridico, e la risposta non รจ univoca, come spiega lo Studio Legale Esposito e Santonicola. Da un lato, l’orientamento restrittivo, sostenuto dall’USR Piemonte, parte da un dato testuale preciso: il DM n. 255/2023 sull’accorpamento ha espressamente chiarito che ยซresta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II gradoยป e che le procedure concorsuali producono graduatorie distinte per i due ruoli. In questo quadro, l’accorpamento produrrebbe i suoi effetti sull’abilitazione e sulla valutazione del servizio, ma non renderebbe fungibili i concorsi tra gradi diversi.

Dall’altro lato esiste una lettura opposta, di pari peso argomentativo: se le fonti ministeriali riconoscono che il servizio prestato su una delle classi accorpate รจ valutato come specifico anche sull’altra, risulta difficile spiegare perchรฉ lo stesso principio non si applichi al titolo ben piรน qualificato del superamento di un intero concorso ordinario. Su questa logica si innesta anche la questione della par condicio tra candidati.

Sul punto assume particolare rilievo la sentenza del TAR Calabria n. 459/2026, pubblicata il 16 marzo 2026, relativa alla graduatoria AS2B โ€” Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di secondo grado. Il TAR ha ritenuto che lo ยซspecifico postoยป vada riferito alla medesima classe e al medesimo grado, disponendo l’annullamento parziale della graduatoria. Una sentenza che ha avallato la linea restrittiva โ€” ma che risulta impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, come verificabile sul portale pubblico della giustizia amministrativa. La partita, insomma, รจ ancora aperta.

Cosa puรฒ fare il docente che ha perso i punti?

Chi si trova in questa situazione non รจ senza strumenti. L’avviso dell’USR รจ un atto amministrativo impugnabile e i termini sono stringenti: avverso i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale รจ ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, che vale come notifica a tutti gli effetti, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Prima di agire, perรฒ, รจ necessario verificare alcuni elementi: il tenore preciso della motivazione del provvedimento di riesame, l’eventuale assenza di una comunicazione preventiva idonea a instaurare il contraddittorio sulla posizione individuale, e la corrispondenza esatta tra il concorso precedentemente superato e la classe oggi messa a bando.

Sul piano dei vizi procedimentali, potrebbe rilevare la mancata attivazione del contraddittorio prima della decurtazione, la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto all’affidamento ingenerato nel candidato, o l’erroneitร  stessa del presupposto interpretativo. La strategia difensiva piรน efficace punta a valorizzare l’argomento sistematico: se il servizio su classe accorpata รจ valutato come specifico, a maggior ragione lo deve essere il superamento di un concorso ordinario. Il tutto, ovviamente, va calibrato sulla posizione individuale con il supporto di un legale specializzato in diritto amministrativo scolastico.