I posti di sostegno in deroga, come ampiamente noto, sono quelle cattedre che vengono aggiunte all’organico di fatto sulla base delle esigenze rilevate dalle scuole e delle richieste trasmesse agli Uffici Scolastici. Questa procedura riguarda, ogni anno, migliaia di posti producendo un effetto diretto sulle supplenze dei docenti di sostegno.

Posti sostegno in deroga 2026/27: gli avvisi degli USP aggiornati al 28 agosto

Il quadro di riferimento per i posti di sostegno in deroga resta quello tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha riconosciuto la possibilità di prevedere ore aggiuntive o ulteriori posti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze degli studenti con disabilità. La possibilità trova fondamento nell’articolo 40, comma 1, della legge n. 449/1997 e nell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296/2006. L’intervento deve essere disposto dopo aver verificato tutte le forme di assistenza che rientrano nelle competenze del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali. Particolare attenzione viene riservata agli studenti con disabilità grave, per i quali la presenza del docente di sostegno deve essere adeguata alle effettive necessità educative e didattiche.

Utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze

Essendo posti dell’organico di fatto, le disponibilità in deroga vengono considerate, innanzitutto, nelle operazioni di mobilità annuale, quindi per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo. I posti che dovessero rimanere disponibili dopo queste operazioni possono essere destinati alle supplenze. Per il prossimo anno scolastico 2026/27, considerata la consistente quantità di posti di sostegno che viene normalmente autorizzata in deroga, questa fase può determinare un numero significativo di incarichi a tempo determinato. Quando il posto o lo spezzone di sostegno viene assegnato a un supplente, l’incarico viene conferito attraverso la procedura informatizzata delle GPS, con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Le ore di programmazione nella scuola primaria

Una disciplina specifica riguarda la scuola primaria. La circolare ministeriale sulle supplenze, prot. AOODGPER 11814 del 6 maggio 2026, al paragrafo 3.5 stabilisce che i posti di sostegno, gli spezzoni orari e i posti part-time rimasti disponibili dopo le operazioni sul personale di ruolo vengono integrati con le ore di programmazione nei contratti a tempo determinato, entro i limiti previsti dal CCNL. In particolare, è prevista un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22 ore. In ogni caso, non è possibile superare complessivamente le due ore di programmazione.

Richieste dei posti aggiuntivi per l’anno scolastico 2026/27

Nelle scorse settimane gli Uffici Scolastici hanno raccolto dalle istituzioni scolastiche le richieste relative ai posti aggiuntivi di sostegno per l’anno scolastico 2026/27. Le richieste delle scuole costituiscono, pertanto, la base per la successiva definizione dei posti in deroga a livello regionale e provinciale. In presenza delle condizioni previste dalla normativa, vengono istituiti ulteriori posti di sostegno in organico di fatto, destinati a rispondere al fabbisogno effettivamente rilevato.

Piemonte

Cuneo

Lombardia

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Pubblicazione del decreto

Emilia-Romagna

Marche

Pubblicazione decreto

Toscana

Abruzzo

Campania

Puglia

Basilicata 

Primo decreto

Calabria

Decreto

Sardegna

Sicilia