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Con una sentenza di fine 2025, il Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Lavoro ha riconosciuto l’abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola, applicando in modo diretto la nuova disciplina introdotta dal D.L. 131/2024. Il giudice ha accolto il ricorso di un docente di materie informatiche, assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento per la reiterazione illegittima dei rapporti di lavoro. La decisione assume rilievo perché chiarisce l’immediata operatività dell’art. 12 del D.L. 131/2024, norma adottata per adeguare l’ordinamento italiano ai principi europei e per rispondere alle contestazioni della Commissione UE nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/4231.

Precari e contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi: quando scatta l’abuso

Il docente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero per otto anni scolastici consecutivi, dal 2016/2017 al 2023/2024, attraverso una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato presso diversi istituti della provincia di Parma. Il Tribunale ha esaminato nel dettaglio ciascuna annualità, richiamando l’orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui è illegittima la reiterazione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 124/1999 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, quando la durata complessiva supera i 36 mesi.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle sentenze Cass. n. 22552/2016 e n. 9861/2018, che hanno recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Mascolo del 26 novembre 2014. Secondo tale orientamento, le supplenze possono essere giustificate solo per esigenze temporanee e contingenti, ma non per far fronte in modo sistematico a fabbisogni strutturali dell’organico scolastico. Il giudice ha quindi distinto tra:

  • supplenze per esigenze temporanee
  • supplenze su posti strutturalmente vacanti, che avrebbero dovuto essere coperti con personale di ruolo

Per alcune annualità le supplenze sono state ritenute prive di oggettive ragioni giustificative, configurando l’abuso sanzionato dalla normativa europea.

D.L. 131/2024 e risarcimento: nuove tutele per i docenti precari

Un aspetto interessante della sentenza riguarda l’applicazione immediata dell’art. 12 del D.L. 131/2024, in vigore dal 17 settembre 2024, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del D.lgs. 165/2001. La norma ha innalzato il risarcimento per abuso dei contratti a termine, portandolo:

  • da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile al TFR
  • in sostituzione del precedente limite compreso tra 2,5 e 12 mensilità

Il Tribunale di Parma, in linea con precedenti decisioni dello stesso ufficio e con la sentenza del Tribunale di Torino dell’8 ottobre 2024, ha ritenuto la nuova disciplina applicabile anche ai giudizi in corso e alle violazioni già maturate prima della sua entrata in vigore. Nel caso esaminato, il giudice ha escluso dal computo dell’abuso l’ultima annualità di servizio, svolta nell’ambito della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, trattandosi di un passaggio fisiologico verso l’immissione in ruolo.

Per la quantificazione del risarcimento è stato applicato il criterio di una mensilità per ogni anno successivo ai primi 36 mesi di servizio illegittimo, oltre a interessi legali o rivalutazione monetaria.