Numerosi docenti segnalano difformità nella valutazione dei titoli per il concorso PNRR scuola secondaria, in particolare riguardo all’abilitazione come requisito di accesso. Il problema nasce dall’unica voce selezionabile durante la compilazione della domanda online, che accomuna percorsi selettivi e non selettivi previsti dal D.Lgs. 59/2017. Questa ambiguità ha portato molte commissioni a valutazioni errate o incomplete, senza l’attribuzione del corretto punteggio aggiuntivo previsto dalla Tabella Titoli. L’Avv. Gianfranco Nunziata chiarisce la normativa di riferimento, con particolare attenzione alle FAQ ministeriali e alle modalità per verificare l’esito della valutazione effettuata.
Abilitazione e punteggio aggiuntivo: i dubbi del docente
Un lettore scrive: Diversi docenti stanno trovando difformità nelle valutazioni dei titoli. Il problema nasce per i docenti che hanno scelto di accedere alla procedura concorsuale con laurea+abilitazione. Infatti all’atto della compilazione della domanda, indicando la voce per partecipare con l’abilitazione conseguita con i nuovi percorsi, il ministero mette insieme i percorsi a carattere selettivo (quelli di cui all’art 2 bis – quello “standard” da 60 CFU – e art 2-ter comma 4bis) e non selettivo (quello di cui all’art. 2-ter, comma 4).
Durante la compilazione della domanda infatti l’unica voce esprimibile è stata la seguente: “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis” e non era possibile neppure inserire note o allegati.
Questa ambiguità rischia di creare forti disparità ed errori nell’attribuzione dei punteggi dei titoli nella redazione delle graduatorie. Molte commissioni hanno valutato i punti A.1.2 e A.1.3 della Tabella dei Titoli in modo superficiale ed approssimativo. Alcune commissioni infatti non hanno neppure considerato il punteggio aggiuntivo attribuendo un punteggio pari a zero! La valutazione dell’abilitazione, se scelta dal candidato come requisito di accesso alla procedura concorsuale, dovrebbe assegnare:
- Se il percorso abilitante è selettivo sono attribuiti, oltre al punteggio discendente dal voto di abilitazione, ulteriori 12,50 punti (punto A.1.2 Tabella valutazione);
- Se il percorso non è selettivo sono attribuiti, oltre al punteggio discendente dal voto di abilitazione, ulteriori 5 punti (punto A.1.3 Tabella valutazione).
La domanda dunque è: come fa la commissione a sapere con quale procedura ha avuto accesso il candidato? Con quale parametro oggettivo e documentato è stato assegnato il punteggio aggiuntivo, se attribuito?
Come si distingue la tipologia di abilitazione? Risponde l’Avv. Nunziata
L’Avvocato risponde: Per ciò che concerne il concorso PNRR occorre prendere come riferimento le FAQ del Ministero sul concorso docenti PNRR 2 della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG 3059 del 10 dicembre 2024. Occorre precisare che le FAQ legate ad un bando di concorso rappresentano, come risulta evidente dalla lettura del testo della domanda e della risposta, una conferma dell’interpretazione fatta palese dallo stesso testo delle previsioni contenute nella lex specialis.
Orbene il punteggio di cui ai punti A.1.2 o A.1.3 della tabella di valutazione non è dichiarabile, in quanto verrà riconosciuto a cura della commissione sulla base della tipologia di abilitazione dichiarata. Quindi, la distinzione tra le due tipologie di abilitazione, che danno luogo rispettivamente al riconoscimento del punteggio di cui al punto A.1.2 e A.1.3 della tabella di valutazione, sarà acquisita nel corso della procedura concorsuale.
In conclusione, per capire come la commissione ha valutato la propria abilitazione occorrerà procedere ad un’istanza da parte del candidato oppure se si riferisce ad altro concorrente mediante istanza di accesso agli atti.
