Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di un dipendente ATA contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconoscendo il diritto alla valutazione del servizio svolto nei Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati.
Il caso, seguito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, riguarda un dipendente al quale era stato negato il punteggio per gli anni di lavoro svolti presso IRAPS e ANFE, enti accreditati dalla Regione Sicilia.
Riconoscimento del punteggio ATA per il servizio nei CFP
Il Ministero, pur riconoscendo la validità di questo servizio nei centri di formazione professionale per i docenti inseriti nelle GPS, lo aveva escluso per il personale ATA nelle graduatorie di III fascia, creando una disparità . Il giudice ha ritenuto tale comportamento contraddittorio e privo di coerenza, richiamando il D.M. 58/2013, che considera valido il servizio prestato presso scuole statali, paritarie e CFP.
Le motivazioni della sentenza
Secondo il Tribunale, la posizione del Ministero non ha alcuna base normativa:
- il riconoscimento del punteggio non richiede una previsione legislativa specifica,
- l’amministrazione deve rispettare i principi di coerenza e buona amministrazione,
- il rifiuto ingiustificato configura un vero e proprio eccesso di potere.
Il giudice ha stabilito che, se il MIM attribuisce valore legale al servizio nei CFP per altre categorie di personale, come i docenti, lo stesso principio deve valere anche per il personale ATA. Di conseguenza, il Ministero è stato obbligato a rettificare la posizione del ricorrente nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/27.
Un orientamento giurisprudenziale in evoluzione
La decisione di Padova si inserisce in un quadro legale non uniforme.
- Il TAR Lazio (sentenza n. 07646/2022) aveva adottato una lettura restrittiva basata sul D.M. 50/2021.
- Al contrario, il Tribunale di Roma (aprile 2025) ha riconosciuto gli stessi diritti, richiamando la storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25118/2008, che equipara i CFP a un vero pubblico servizio.
“La decisione assume particolare rilievo per la sua motivazione tecnica, che evidenzia come l’amministrazione non possa applicare criteri valutativi differenziati per categorie di personale che operano nel medesimo contesto formativo, quando tale differenziazione non trovi giustificazione in specifiche disposizioni normative. La sentenza stabilisce un precedente significativo per analoghe controversie, chiarendo che
l’accreditamento regionale per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione conferisce al servizio prestato nei centri di formazione professionale piena legittimità ai fini valutativi“.
