Reiterazione contratti a termine. Il Tribunale del Lavoro di Padova in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, si è pronunciato su un ricorso proposto da un docente di religione precario al sedicesimo rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale. Ha affermato con la sentenza n.193/2025 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato. Ma ne è comunque vietato l’abuso oltre 36 mesi, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.
Abuso contratti precari di religione: risarciti quasi 40 mila euro
Il Tribunale di Padova ha accolto la domanda risarcitoria applicando per la prima volta i nuovi criteri introdotti dalla novella di cui all’art.12 del d.l. 131/2024 che ha modificato il 5 comma del d.lvo 165/2001. Ha condannato il Ministero dell’Istruzione a versare alla docente un indennizzo pari a 16 mensilità di retribuzione, circa 40mila euro!!
Con lo stesso ricorso la docente aveva lamentato che per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato (ben otto anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non aveva goduto del beneficio della carta elettronica del docente. Ha chiesto al Tribunale del Lavoro il riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.
Sì anche alla Carta del docente
Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di trattamento, riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto. Di conseguenza il Tribunale ha condannato il Ministero a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 la “Carta elettronica per il Docente” per ben otto anni, con accredito sulla detta Carta della somma di Euro 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato.
Aspetto importante e innovativo di tale decisione è stato soprattutto il rigetto dell’eccezione di prescrizione opposta dal MIM. Secondo il Giudice in base alla regola generale, la prescrizione decorre da quando può essere esercitato il diritto. “Nel caso che qui occupa tale momento va fatto risalire alla sentenza della CGUE del marzo 2022 che ha riconosciuto la sussistenza del diritto oggi azionato. Quindi fino a marzo 2022 la prescrizione non è decorsa.” Questa storica sentenza restituisce dignità alla figura dell’insegnante di religione.
Avv. Massimo Vernola
